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Registrazione conversazioni: con datore di lavoro sono utilizzabili in giudizio?
Registrazione conversazioni: con datore di lavoro sono utilizzabili in giudizio?
La registrazione di conversazione assurge al rango di prova se effettuata da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione.
Registrazione conversazioni: spesso, nellโambito delle controversie di lavoro, viene avvertita lโesigenza, da parte dei dipendenti, di effettuare registrazioni di colloqui con il proprio datore di lavoro, allโinsaputa di questโultimo, tramite appositi supporti (telefoni, registratori ambientali, microspie) e al fine di ottenere lโassunzione di determinati mezzi di prova. Si pensi al caso del lavoratore assunto โin neroโ che intende premunirsi di documenti finalizzati alla dimostrazione dellโeffettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato, o ancora al dipendente che intende documentare atti discriminatori effettuati dal principale.
Ma sono sempre utilizzabili tali registrazioni? Quali sono i limiti che impediscono lโacquisizione di certe riproduzioni?
Al fine di rispondere a tali quesiti, รจ opportuno avanzare unโanalisi, prima del prevalente orientamento giurisprudenziale attinente allโargomento, poi di quali sono le condizioni che consentono effettivamente lโutilizzabilitร , in sede processuale, delle riproduzioni in esame.
Registrazione conversazioni: La Cassazione sulle registrazioni occulte
Al riguardo, lโorientamento prevalente della Corte di Cassazione, intervenuta piรน volte sul tema, si mostra favorevole allโutilizzabilitร delle registrazioniย de qua, anche telefoniche,ย prevedendo, come requisito essenziale, che la registrazione venga realizzata da un soggetto che partecipi effettivamente alla relativa conversazione, senza la necessitร di una preventiva autorizzazione da parte dellโautoritร giudiziaria, in quanto tali riproduzioni non vengono ritenute contrastanti con la la libertร di comunicazione della persona.
Nel caso, perciรฒ, in cui la registrazione venga effettuata da un terzo, risulteranno integrati gli estremi di una vera e propria intercettazione (caratterizzata dallโestraneitร al dialogo del captante), pertanto utilizzabile come mezzo di prova soltanto qualora realizzata da unโautoritร inquirente, nel rispetto delle relative disposizioni del codice di procedura penale.
I giudici di legittimitร hanno inoltre chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro disconosca la conformitร ai fatti o alle cose delle registrazioni, questโultime risulteranno degradate, da piene prove, a mere presunzioni semplici, con la conseguente necessitร di essere avvalorate da ulteriori elementi, anche indiziari. Il disconoscimento, inoltre, dovrร essereย โchiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nellโallegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtร fattuale e realtร riprodotta)โย e dovrร avvenire nella prima udienza, o nella prima risposta successiva allโacquisizione delle registrazioni (Cass. n. 9526/2010).
Tra le massime della Cassazione si propongono:
Cass., SS.UU., n. 36747/2003:
โla registrazione conversazioni costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale lโautore puรฒ disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo secondo la disposizione dellโart. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualitร della persona che vi partecipaโ (Cass., SS.UU., n. 36747/2003);
Cass., Sezione lavoro, n. 27424/2014:
โla registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, รจ prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo (espressamente in tal senso v. Cass. pen. n. 31342/11; Cass. pen. n. 16986/09; Cass. pen. n. 14829/09; Cass. pen. n. 12189/05; Cass. pen. S.U. n. 36747/03)โ.
Le condizioni necessarie per lโutilizzabilitร delle registrazioni occulte nel processo
La Suprema Corte si รจ inoltre espressa circa le condizioni che legittimano la produzione, in giudizio, la registrazione conversazioni effettuate allโinsaputa dellโinterlocutore, rinvenendo tali condizioni in:
- esigenza di tutela o riconoscimento di un diritto;
- utilizzo delle riproduzioni esclusivamente per esigenze di difesa e durante il periodo necessario a dette esigenze.
Inerentemente al primo requisito, รจ opportuno specificare che la diffusione di una conversazione registrata, per necessitร differenti dalla tutela di un proprio diritto o un diritto altrui, risulti idonea ad integrare la fattispecie di trattamento illecito dei dati personali, ai sensi dellโart. 167, D.Lgs. 196/2003ย (conformemente,ย Cass. n. 18908/2011).
Con riferimento alla seconda condizione, invece, emerge chiaramente la fattispecie di cui allโart. 24, lettera f) del codice della privacy, la quale esclude lโesigenza del consenso dellโinteressato, qualora le registrazioni vengano utilizzate al fine di โfar valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalitร e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industrialeโ.
Registrazione conversazioni: Il caso concreto: la sentenza n. 27424/2014
Emblematico รจ un caso giunto al vaglio dei giudici di legittimitร , nel quale si discuteva circa lโutilizzabilitร in giudizio della registrazione di una telefonata, da parte di un lavoratore, con il proprio datore. Con tale sentenza del 2014, la Corte ha chiarito la validitร della riproduzione come elemento probatorio, in quanto realizzato da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione. La pronuncia, inoltre, ha confermato il rigetto delle richieste della societร ricorrente, escludendo la rilevanza della condotta del lavoratore dal punto di vista disciplinare, perchรฉ finalizzata alla produzione dei dati registrati nel processo.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha inoltre ribadito come il dipendente non abbia violato il vincolo di fiducia con il datore di lavoro, in quanto lโaffidamento del capo sul proprio dipendente ha ad oggetto esclusivamente la capacitร di questโultimo di adempiere alle proprie mansioni lavorative, e non anche laย โcondivisione di segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dellโimpresa” .
Dato, perciรฒ, lโintento del dipendente di registrare la conversazione al fine di acquisire prove a suo favore, la Cassazione ha confermato le posizioni dei giudici di merito inerentemente allโapplicabilitร della scriminante dellโesercizio del diritto alla difesa, di cui allโart. 51 c.p.
Registrazione conversazioni: I principi fissati dalle sentenze della Cassazione
Gli elementi essenziali, che emergono dalle principali pronunce della Suprema Corte, hanno perciรฒ consentito di stabilire la sussistenza dei seguenti principi:
- l’inserimento delle registrazioni delle conversazioni tra presenti nella disciplina della fattispecie di cui allโart. 2712 c.c., disciplinante la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche;
- l’estensione del diritto alla difesa ad una fase prodromica a quella specificatamente processuale, finalizzata allโacquisizione dei mezzi di prova in essa utilizzabili;
- l’esclusione dellโapplicabilitร di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che registrano conversazioni tra presenti, essendo tale condotta esercitata al fine del legittimo esercizio di un diritto (con la conseguente applicabilitร della scriminante di cui allโart. 51 c.p.);
- la sanzionabilitร delle registrazioni di conversazioni tra presenti per finalitร illecite.
ร opportuno specificare, per completezza, la differente disciplina applicabile nei confronti del datore di lavoro, il quale effettui registrazioni fonografiche o audiovisive al fine di controllare lโattivitร dei propri dipendenti. Fattispecie disciplinata dallโart. 4 dello statuto dei lavoratori, cosรฌ come modificato dalย D.Lgs. 151/2015ย (per un orientamento conforme, cfr. ilย provvedimento del Garante della privacy, in data 22 dicembre 2016, n. 547).
Un orientamento discordante: la sentenza n. 16629/2016
Avanzando un approccio interpretativo parzialmente differente dai precedenti orientamenti, la Cassazione, nel 2016, sembra porsi in una posizione maggiormente sfavorevole nei confronti dellโutilizzo in giudizio delle registrazioni effettuate dai dipendenti allโinsaputa del datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, la Corte, pur ribadendo il principio della legittima produzione in giudizio, da parte del lavoratore, di copia di atti aziendali attinenti alla propria posizione lavorativa, ha specificato la necessitร di valutare le modalitร di acquisizione di tale documentazione al fine di constatare lโeventuale sussistenza di una giusta causa di licenziamentoย โper violazione dellโobbligo di fedeltร di cui allโart. 2105 c.c.โย (Cass. n. 16629/2016).
Emerge il rischio, infatti, che certeย โmodalitร di apprensione ed impossessamento dei documenti potrebbero di per sรฉ concretare ipotesi delittuose, o comunque integrare la giusta causa di licenziamento per violazione dellโobbligo di fedeltร di cui allโart. 2105 c.c.โ .ย Nel caso in questione, la diffusione di atti aziendali, ad opera del dipendente, venne ritenuta dai giudici di legittimitร ย โin contrasto con gli standard di comportamento imposti dal dovere di fedeltร di cui allโart. 2105 c.c.ย e da una condotta improntata a buona fede e correttezza e tali da minare irreparabilmente il rapporto fiduciarioโ.ย (Cass. n. 16629/2016).
Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2018/06/26/registrazioni-di-conversazioni-con-datore-di-lavoro
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