Controllo dipendenti: abuso legge 104, licenziamento per giusta causa

Controllo dipendenti: abuso legge 104, licenziamento per giusta causa

Il datore di lavoro può ingaggiare un investigatore privato per pedinare il dipendente se ha il fondato sospetto che questi non fruisca correttamente dei permessi della legge 104 [1].

Inoltre, qualora dalle indagini investigative risulti che effettivamente il dipendente utilizzi i permessi per attività diverse da quelle consentite, il datore di lavoro può procedere legittimamente al licenziamento per giusta causa.

Spesso la giurisprudenza è stata interrogata sulla legittimità della condotta del datore che conferisce incarico ad un detective privato o ad un’agenzia investigativa per “controllare” un proprio dipendente.

L’interrogativo sorge in quanto lo Statuto dei lavoratori vieta il controllo dei lavoratori (sia tramite guardie giurate che tramite impianti audiovisivi) al fine di tutelarne la libertà e dignità personale [2].

ll divieto si riferisce, tuttavia, al controllo del corretto svolgimento delle mansioni; in altri termini il datore di lavoro non può spiare i dipendenti al fine di verificare che adempiano gli obblighi previsti dal contratto di lavoro.

Il controllo è invece consentito qualora vi sia il fondato sospetto che il dipendente stia commettendo un illecito ed è pertanto necessario tutelare il patrimonio aziendale(per esempio da furti, manomissione dei tesserini presenze, sottrazione di file altri beni aziendali ecc.).

La Cassazione [3] ha ritenuto più volte che l’uso dei permessi della legge 104 per andare in vacanza o addirittura svolgere un’altra attività lavorativa costituisce un abuso di diritto ed è pertanto un illecito per il quale il datore di lavoro può procedere con attività di controllo, anche tramite investigatore privato.

I permessi della legge 104 sono infatti concessi al lavoratore per l’assistenza di un congiunto con handicap e non per curare propri interessi personali, ai danni dell’azienda.

Spesso si è contestato il fatto che il pedinamento dei dipendenti non possa comunque essere giustificato dal mero sospetto dell’abuso dei permessi in questione, in quanto configurerebbe un controllo sull’adempimento del contratto di lavoro, vietato dallo Statuto dei lavoratori.

Di tutta risposta la Cassazione ha affermato che il pedinamento del dipendente è legittimo e non contrario al suddetto divieto in quanto si svolge fuori dall’orario di lavoro e durante l’arco temporale in cui il rapporto di lavoro è sospeso per la fruizione del permesso.

Inoltre il controllo non riguarda l’esatto adempimento del contratto di lavoro ma la condotta affidabile o meno del dipendente.

Ovviamente, affinché il datore possa legittimamente ricorrere alle indagini investigative, è necessario un sospetto fondato dell’abuso di permessi da parte del dipendente. Si pensi per esempio ai permessi utilizzati soltanto nei weekend o a ridosso delle feste, alle voci che corrono in azienda sulle “vacanze” del dipendente assenteista ecc.

Le prove raccolte in sede di indagini investigative possono essere utilizzate per fondare un licenziamento per giusta causa del dipendente, dato che l’abuso del diritto ai permessi fa venire meno il rapporto di fiduciatra datore e lavoratore che è alla base del contratto di lavoro.

Si precisa che le indagini dell’investigatore, per essere legittime devono svolgersi fuori dall’orario di lavoro e dai locali aziendali e devono rispettare il più possibile la privacy del dipendente.

In altri termini i controlli devono essere finalizzati unicamente a scoprire se il lavoratore rispetti o meno la finalità assistenziale dei permessi; eventuali dati personali ulteriori e non utili in relazione a tale obiettivo devono restare riservati.

 

Fonte: https://www.google.com/amp/s/www.laleggepertutti.it/52753_abuso-dei-permessi-legge-104-si-investigatore-e-licenziamento/amp