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INVESTIGATORE PRIVATO AFFIDAMENTO FIGLI


Investigatore Privato:
Investigazioni su Affidamento Figli Minori


Affidamento Figli è uno dei servizi investigativi per privati offerti da Iuris Investigazioni; il nostro Investigatore Privato al termine delle attività di indagine ti consegnerà una relazione valida legamente in tutti i tribunali italiani.
Per ciò che concerne la pratica dell'affidamento figli, di norma è il genitore non affidatario a rivolgersi sempre più spesso alle agenzie investigative e ad investigatori privati, che offrono un servizio specifico a fronte della delicata problematica. Non è detto che sia sempre il padre a perdere la battaglia sull'affido dei minori e quindi a rivolgersi ad un investigatore privato, più avanti spiegheremo il motivo, se pur in percentuale nettamente inferiore, ci sono molti padri che detengono l'affido esclusivo del figlio minorenne. Purtroppo  divorzioa e figli minori è un binomio che fa riferimento quasi sempre a situazioni di difficile gestione, in cui le coppie lottano tra avvocati, giudici ed assistenti sociali, soprattutto quando la disputa fa riferimento all'affidamento dei bambini piccoli, quindi di minori.
Se il genitore non affidatario sospetta che l’altro non sia idoneo al compito assegnatogli, ad esempio se nutre il sospetto che il minore possa essere maltrattato, privato della giusta attenzione, abbandonato a se stesso con gli studi o su altri aspetti fondamentali per la sua crescita personale, ed ovviamente se sospetta che il minore non riceva il giusto sostentamento da parte del genitore affidatario, allora l'investigatore privato può intervenire giocando un ruolo importantissimo in quella che poi sarà l'azione legale che verrà istruita nella causa ai fini di ottenere una rivalutazione dell'affidamento del minore. Il compito dell'investigatore privato, in problemi riguardanti l'affidamento figli minori, è quello di provare l'esistenza di fattori che, in sede di giudizio, possano ribaltare la posizione dei genitori, ossia prove che convincano i giudici a togliere l'affido al genitore (non più idoneo) ed affidare il minore all'altro, che avrà anche dimostrato una notevole voglia di proteggere l'interesse del figlio.
I giudici tengono conto, nel sentenziare in merito ai bambini in affido,di diversi fattori tra cui:

Ad esempio un genitore malato di ludopatia, che passasse gran parte del tempo nei centri scommesse, incurante delle necessita affettive ed economiche del figlio, certamente non potrà essere giudicato idoneo a svolgere il ruolo delicato ed impegnativo che è chiamato a svolgere, ergo probabilmente non potrà godere nè dell'affido esclusivo e alle volte, in caso di gravi problematiche, anche dell'affido condiviso.

Investigatore | Affidamento al Padre?
Affidamento alla madre?
Risponde l'Agenzia Investigativa


Anche se i numeri confermano la tendenza della legge ad affidare i figli minorenni alla madre, occorre constatare che nel 4% dei casi circa, l'affidamento figli avviene in altro modo ovvero il figlio viene affidato al padre per ciò che concerne l'affidameto del minore in seguito a separazione. In seguito a divorzio la percentuale risulta essere legermente più alta, ma sempre intorno al 6%. Questa bassa percentuale è dovuta al fatto che un minore, soprattutto se piccolo, è naturalmente più legato alla figura materna al fine della sua crescita psico-fisica. Il giudice può però negare l’affidamento alla madre qualora questa dovesse macchiarsi di condotte vessatorie o pregiudizievoli, che siano cioè contrarie all’interesse dei minori e ad una crescita sana ed equilibrata. Il problema è che, a volte, non tutto può evincersi a priori ed alcune situazioni evolvono nel tempo. E’ giusto, pertanto, sottolineare la priorità dell’adeguata crescita del minore e cercare di ottenere la situazione a lui più consona e propizia.
La nostra agenzia investigativa, svolge in modo altamente profesionale e riservato Indagini Private ed il nostro Investigatore Privato, coaudiuvato da tutto il suo Staff, sarà in grado di ottenere tutte le prove di cui hai bisogno nell'indagine per Affidamento figli.

Affidamento Figli Minorenni | Note Legali

Art. 337-ter
Provvedimenti riguardo ai figli (1).C I. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
II. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

III. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

IV. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

V. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

VI. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337-quater
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso .

I. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

II. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

III. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

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