Convivenza: le spese per la casa vanno rimborsate al partner

Convivenza: le spese per la casa vanno rimborsate al partner

Quando una coppia non sposata si separa che ne è delle spese che uno dei due ha sostenuto anche per l’altro? Ѐ possibile chiederne la restituzione?

 

Quando una coppia è in armonia, ciò che è di uno è anche dell’altro. Così capita spesso, anche per le coppie non sposate (cosiddette “coppie di fatto”) che, durante la convivenza, una delle parti sostenga, di propria tasca, spese per la coppia, confidando sulla stabilità della relazione sentimentale. Ne sono un esempio i doni di gioielli di valore o, ancora, l’acquisto di arredo o per la ristrutturazione dell’appartamento intestato al compagno.

Ma che succede se la relazione si rompe? Si ha diritto alla restituzione di quanto si è acquistato per l’altro?

In Italia, in realtà, non vi é una regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coppie di fatto. Per cui, in linea di principio, anche dopo una lunga convivenza, ciascuna delle parti nulla può pretendere dall’altra, a meno che non abbia stipulato un contratto (cosiddetto contratto di convivenza) per disciplinare il regime degli acquisti compiuti dalla coppia. In parole povere, se non c’è uno specifico accordo tra le parti, tali “elargizioni” non devono essere restituite, in quanto si tratta di spese sostenute in maniera spontanea (si parla in tal caso di “obbligazioni naturali“)

In taluni casi, tuttavia, chi abbia sostenuto degli esborsi ingenti potrà agire in giudizio e intraprendere una causa (cosiddetta azione di “ingiustificato arricchimento”) onde ottenere il rimborso (totale o parziale) di quanto acquistato.

È necessario, però, dimostrare che il vantaggio che l’altro convivente ha ricevuto supera i normali limiti di adeguatezza e proporzionalità. Per esempio: si pensi al caso in cui un uomo, durante la convivenza, acquisti e intesti un’auto costosa, piuttosto che un’utilitaria, alla propria compagna.

Spesso poi i conviventi cointestano anche conti correnti oppure intestano beni a nome di uno solo dei due nonostante siano acquistati dall’altro o, ancora, uno dei due si faccia carico del pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa di proprietà dell’altro.

Poniamo allora questo caso: la coppia acquista un immobile con denaro prelevato da un conto cointestato e poi intesti la casa a uno solo dei due. Se la relazione finisce, è possibile chiedere la restituzione (almeno della metà) del denaro versato per l’acquisto della casa?

La Cassazione ha dato risposta affermativa a tale quesito in una recente sentenza. Il caso è appunto quello di una coppia di conviventi di cui uno, cessata la relazione, aveva richiesto all’ex la restituzione di metà dell’importo versato per l’acquisto della casa familiare. L’abitazione, pagata tramite somme depositate su un conto corrente cointestato, era stata intestata al partner solo per motivi fiscali, ma di fatto era stata pagata, per la maggior parte, da chi agiva in giudizio.

È comunque necessario che chi chiede la restituzione delle somme riesca a provare in causa di essere titolare effettivo del conto, se pur cointestato (per esempio dimostrando che gli accrediti provengono dalla retribuzione della propria attività lavorativa ). In tal caso avrà diritto al rimborso di quanto acquistato, anche se intestato all’altro.

 

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/44779_convivenza-le-spese-per-la-casa-vanno-rimborsate-al-partner

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