Quando una coppia non sposata si separa che ne è delle spese che uno dei due ha sostenuto anche per l’altro? Ѐ possibile chiederne la restituzione?
Quando una coppia è in armonia, ciò che è di uno è anche dell’altro. Così capita spesso, anche per le coppie non sposate (cosiddette “coppie di fatto”) che, durante la convivenza, una delle parti sostenga, di propria tasca, spese per la coppia, confidando sulla stabilità della relazione sentimentale. Ne sono un esempio i doni di gioielli di valore o, ancora, l’acquisto di arredo o per la ristrutturazione dell’appartamento intestato al compagno.
Ma che succede se la relazione si rompe? Si ha diritto alla restituzione di quanto si è acquistato per l’altro?
In Italia, in realtà, non vi é una regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coppie di fatto. Per cui, in linea di principio, anche dopo una lunga convivenza, ciascuna delle parti nulla può pretendere dall’altra, a meno che non abbia stipulato un contratto (cosiddetto contratto di convivenza) per disciplinare il regime degli acquisti compiuti dalla coppia. In parole povere, se non c’è uno specifico accordo tra le parti, tali “elargizioni” non devono essere restituite, in quanto si tratta di spese sostenute in maniera spontanea (si parla in tal caso di “obbligazioni naturali“)
In taluni casi, tuttavia, chi abbia sostenuto degli esborsi ingenti potrà agire in giudizio e intraprendere una causa (cosiddetta azione di “ingiustificato arricchimento”)onde ottenere il rimborso (totale o parziale) di quanto acquistato.
È necessario, però, dimostrare che il vantaggio che l’altro convivente ha ricevuto supera i normali limiti di adeguatezza e proporzionalità. Per esempio: si pensi al caso in cui un uomo, durante la convivenza, acquisti e intesti un’auto costosa, piuttosto che un’utilitaria, alla propria compagna.
Convivenza e conti correnti
Spesso poi i conviventi cointestano anche conti correnti oppure intestano beni a nome di uno solo dei due nonostante siano acquistati dall’altro o, ancora, uno dei due si faccia carico del pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa di proprietà dell’altro.
Poniamo allora questo caso: la coppia acquista un immobile con denaro prelevato da un conto cointestato e poi intesti la casa a uno solo dei due. Se la relazione finisce, è possibile chiedere la restituzione (almeno della metà) del denaro versato per l’acquisto della casa?
La Cassazione ha dato risposta affermativa a tale quesito in una recente sentenza.Il caso è appunto quello di una coppia di conviventi di cui uno, cessata la relazione, aveva richiesto all’ex la restituzione di metà dell’importo versato per l’acquisto della casa familiare. L’abitazione, pagata tramite somme depositate su un conto corrente cointestato, era stata intestata al partner solo per motivi fiscali, ma di fatto era stata pagata, per la maggior parte, da chi agiva in giudizio.
È comunque necessario che chi chiede la restituzione delle somme riesca a provare in causa di essere titolare effettivo del conto, se pur cointestato (per esempio dimostrando che gli accrediti provengono dalla retribuzione della propria attività lavorativa ). In tal caso avrà diritto al rimborso di quanto acquistato, anche se intestato all’altro.
La registrazione di conversazione assurge al rango di prova se effettuata da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione.
Registrazione conversazioni: spesso, nell’ambito delle controversie di lavoro, viene avvertita l’esigenza, da parte dei dipendenti, di effettuare registrazioni di colloqui con il proprio datore di lavoro, all’insaputa di quest’ultimo, tramite appositi supporti (telefoni, registratori ambientali, microspie) e al fine di ottenere l’assunzione di determinati mezzi di prova. Si pensi al caso del lavoratore assunto “in nero” che intende premunirsi di documenti finalizzati alla dimostrazione dell’effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato, o ancora al dipendente che intende documentare atti discriminatori effettuati dal principale.
Ma sono sempre utilizzabili tali registrazioni? Quali sono i limiti che impediscono l’acquisizione di certe riproduzioni?
Al fine di rispondere a tali quesiti, è opportuno avanzare un’analisi, prima del prevalente orientamento giurisprudenziale attinente all’argomento, poi di quali sono le condizioni che consentono effettivamente l’utilizzabilità, in sede processuale, delle riproduzioni in esame.
Registrazione conversazioni: La Cassazione sulle registrazioni occulte
Al riguardo, l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, intervenuta più volte sul tema, si mostra favorevole all’utilizzabilità delle registrazionide qua, anche telefoniche, prevedendo, come requisito essenziale, che la registrazione venga realizzata da un soggetto che partecipi effettivamente alla relativa conversazione, senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto tali riproduzioni non vengono ritenute contrastanti con la la libertà di comunicazione della persona.
Nel caso, perciò, in cui la registrazione venga effettuata da un terzo, risulteranno integrati gli estremi di una vera e propria intercettazione (caratterizzata dall’estraneità al dialogo del captante), pertanto utilizzabile come mezzo di prova soltanto qualora realizzata da un’autorità inquirente, nel rispetto delle relative disposizioni del codice di procedura penale.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro disconosca la conformità ai fatti o alle cose delle registrazioni, quest’ultime risulteranno degradate, da piene prove, a mere presunzioni semplici, con la conseguente necessità di essere avvalorate da ulteriori elementi, anche indiziari. Il disconoscimento, inoltre, dovrà essere “chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta)” e dovrà avvenire nella prima udienza, o nella prima risposta successiva all’acquisizione delle registrazioni (Cass. n. 9526/2010).
Tra le massime della Cassazione si propongono:
Cass., SS.UU., n. 36747/2003:
“la registrazione conversazioni costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità della persona che vi partecipa” (Cass., SS.UU., n. 36747/2003);
Cass., Sezione lavoro, n. 27424/2014:
“la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo (espressamente in tal senso v. Cass. pen. n. 31342/11; Cass. pen. n. 16986/09; Cass. pen. n. 14829/09; Cass. pen. n. 12189/05; Cass. pen. S.U. n. 36747/03)”.
Le condizioni necessarie per l’utilizzabilità delle registrazioni occulte nel processo
La Suprema Corte si è inoltre espressa circa le condizioni che legittimano la produzione, in giudizio, la registrazione conversazioni effettuate all’insaputa dell’interlocutore, rinvenendo tali condizioni in:
esigenza di tutela o riconoscimento di un diritto;
utilizzo delle riproduzioni esclusivamente per esigenze di difesa e durante il periodo necessario a dette esigenze.
Inerentemente al primo requisito, è opportuno specificare che la diffusione di una conversazione registrata, per necessità differenti dalla tutela di un proprio diritto o un diritto altrui, risulti idonea ad integrare la fattispecie di trattamento illecito dei dati personali, ai sensi dell’art. 167, D.Lgs. 196/2003 (conformemente, Cass. n. 18908/2011).
Con riferimento alla seconda condizione, invece, emerge chiaramente la fattispecie di cui all’art. 24, lettera f) del codice della privacy, la quale esclude l’esigenza del consenso dell’interessato, qualora le registrazioni vengano utilizzate al fine di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”.
Registrazione conversazioni: Il caso concreto: la sentenza n. 27424/2014
Emblematico è un caso giunto al vaglio dei giudici di legittimità, nel quale si discuteva circa l’utilizzabilità in giudizio della registrazione di una telefonata, da parte di un lavoratore, con il proprio datore. Con tale sentenza del 2014, la Corte ha chiarito la validità della riproduzione come elemento probatorio, in quanto realizzato da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione. La pronuncia, inoltre, ha confermato il rigetto delle richieste della società ricorrente, escludendo la rilevanza della condotta del lavoratore dal punto di vista disciplinare, perché finalizzata alla produzione dei dati registrati nel processo.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha inoltre ribadito come il dipendente non abbia violato il vincolo di fiducia con il datore di lavoro, in quanto l’affidamento del capo sul proprio dipendente ha ad oggetto esclusivamente la capacità di quest’ultimo di adempiere alle proprie mansioni lavorative, e non anche la “condivisione di segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa” .
Dato, perciò, l’intento del dipendente di registrare la conversazione al fine di acquisire prove a suo favore, la Cassazione ha confermato le posizioni dei giudici di merito inerentemente all’applicabilità della scriminante dell’esercizio del diritto alla difesa, di cui all’art. 51 c.p.
Registrazione conversazioni: I principi fissati dalle sentenze della Cassazione
Gli elementi essenziali, che emergono dalle principali pronunce della Suprema Corte, hanno perciò consentito di stabilire la sussistenza dei seguenti principi:
l’inserimento delle registrazioni delle conversazioni tra presenti nella disciplina della fattispecie di cui all’art. 2712 c.c., disciplinante la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche;
l’estensione del diritto alla difesa ad una fase prodromica a quella specificatamente processuale, finalizzata all’acquisizione dei mezzi di prova in essa utilizzabili;
l’esclusione dell’applicabilità di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che registrano conversazioni tra presenti, essendo tale condotta esercitata al fine del legittimo esercizio di un diritto (con la conseguente applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p.);
la sanzionabilità delle registrazioni di conversazioni tra presenti per finalità illecite.
È opportuno specificare, per completezza, la differente disciplina applicabile nei confronti del datore di lavoro, il quale effettui registrazioni fonografiche o audiovisive al fine di controllare l’attività dei propri dipendenti. Fattispecie disciplinata dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015 (per un orientamento conforme, cfr. il provvedimento del Garante della privacy, in data 22 dicembre 2016, n. 547).
Un orientamento discordante: la sentenza n. 16629/2016
Avanzando un approccio interpretativo parzialmente differente dai precedenti orientamenti, la Cassazione, nel 2016, sembra porsi in una posizione maggiormente sfavorevole nei confronti dell’utilizzo in giudizio delle registrazioni effettuate dai dipendenti all’insaputa del datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, la Corte, pur ribadendo il principio della legittima produzione in giudizio, da parte del lavoratore, di copia di atti aziendali attinenti alla propria posizione lavorativa, ha specificato la necessità di valutare le modalità di acquisizione di tale documentazione al fine di constatare l’eventuale sussistenza di una giusta causa di licenziamento “per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.” (Cass. n. 16629/2016).
Emerge il rischio, infatti, che certe “modalità di apprensione ed impossessamento dei documenti potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose, o comunque integrare la giusta causa di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.” . Nel caso in questione, la diffusione di atti aziendali, ad opera del dipendente, venne ritenuta dai giudici di legittimità “in contrasto con gli standard di comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e da una condotta improntata a buona fede e correttezza e tali da minare irreparabilmente il rapporto fiduciario”. (Cass. n. 16629/2016).
Da un articolo pubblicato dalla testata giornalistica “Repubblica”, versione on-line, a firma di “Cristina Nadotti”, emerge un dato preoccupante: nel 2018 le persone scomparse sono state quasi 5000 in più rispetto ai rilevamenti precedenti. Si registra anche un aumento del 16% dei ritrovamenti, il che è un dato positivo che lascia ben sperare, ma ancora insufficiente a segnare un risultato favorevole per quanti indagano sui casi di sparizione.
La relazione semestrale dell’ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, definisce il fenomeno “devastante e sconvolgente nonostante aumentino i ritrovamenti e la prevenzione”, ed è subito chiaro che tale dichiarazione cela una preoccupazione reale, quanto reale è il fenomeni cui fa riferimento. Dal 1974 al 2018 i dati in possesso degli enti preposti al controllo indicano che le persone scomparse in Italia (tra cittadini italiani e stranieri) sono state 229.687 di cui ne sono state rintracciate 171.974.
Riguardo il fenomeno migratorio, che ha certamente un incidenza sui dati inerenti le scomparse, il commissario Mario Papa afferma che le fughe dai centri di accoglienza, specialmente di minori stranieri non accompagnati, rappresentano il maggior numero dei casi riscontrati dalle Forze dell’Ordine e che quindi sarebbe opportuno scorporarli dalla somma totale e trattarli come casi a se stanti.
Casi in aumento
Nel 2018 sono state denunciate 18.468 persone scomparse, delle quali 13.745 non sono state ancora ritrovate. Le regioni con il più alto numero di ricercati sono la Sicilia, il Lazio, la Lombardia, la Campania, la Calabria ed in fine la Puglia con ben 4.080 casi ancora irrisolti.
Sono molti i motivi per i quali una persona possa essere denunciata come scomparsa, dall’allontanamento volontario a casi ben più gravi di delitti celati, Si tratta di un vero e proprio fenomeno sociale le cui conseguenze e cause vanno ricercate a vari livelli nel contesto sociale ove lo stesso fenomeno si esplica. Per tale motivo la prevenzione assume notevole importanza, soprattutto nelle scuole, dove il fenomeno dovrebbe essere discusso e sviscerato. A tal proposito l’Ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse ha avviato un progetto con l’Associazione Psicologi per i popoli per informare e sensibilizzare gli studenti, le loro famiglie e la scuola rispetto al fenomeno delle persone scomparse.
L’investigatore privato può giocare un ruolo fondamentale nella buona riuscita di indagini inerenti a diversi casi di persone scomparse. Infatti, soprattutto quando trattasi di persone adulte, spesso i casi vengono archiviati dopo le prime ricerche, bollati come casi di allontanamento volontario.
In caso di scomparsa di qualcuno, la prima cosa da fare è certamente contattare le forze dell’ordine, Carabinieri o Polizia: sussiste per loro l’obbligo giuridico di iniziare subito le ricerche. Ci si può poi affidare anche al supporto di un investigatore privato, molte agenzie offrono infatti servizi specifici a tal fine, come ad esempio la IURIS INVESTIGAZIONI con sede a Trani, in Puglia. Gli investigatori privati possono ampliare il raggio di ricerca, senza fermarsi, finché non viene raggiunto un risultato soddisfacente o finché non sia lo stesso committente a chiederlo.
Ovviamente collegandovi al loro portale potrete scoprire maggiori dettagli in merito a questo importante servizio, che potrebbe metter fine alle pene di migliaia di persone.
Come difendersi dallo stalking? Cos’è il divieto di avvicinamento? Si può imporre il braccialetto elettronico allo stalker?
Braccialetto elettronico: lo stalking è uno dei reati più odiosi contemplati dal nostro codice penale: pur non prevedendo direttamente la violenza, è un delitto che cagiona a volte più danni delle percosse o delle lesioni personali in quanto agisce sulla psiche della vittima, costringendola a vivere in un perpetuo stato d’ansia oppure a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. La persona vittima di stalking può essere chiunque, anche se la casistica giurisprudenziale evidenzia una prevalenza decisa del genere femminile, molto spesso perseguitato da uomini con i quali aveva stretto rapporti sentimentali.
Braccialetto elettronico possibile soluzione
Ciò non toglie che può essere stalkerizzato anche un uomo, un ragazzo, una donna anziana, ecc. Il problema più serio riguardante lo stalking è quello dell’effettiva tutela della vittima: poiché i tempi della giustizia italiana sono molto lunghi, a volte la persona offesa si trova a dover presentare querele su querele presso le autorità senza che queste ultime possano intervenire. A tal proposito, un recente decreto legge ha incrementato la tutela a favore delle persone perseguitate, introducendo una nuova modalità di esecuzione delle misure cautelari: come ti dirò, sarà ora possibile fare ricorso all’utilizzo del braccialetto anche nel caso del reato di atti persecutori. Se ti interessa quello che sto dicendo, prosegui nella lettura dell’articolo: vedremo insieme il braccialetto elettronico tra i rimedi contro lo stralking.
Stalking: cos’è?
Prima di parlarti del braccialetto elettronico come rimedio contro lo stalking devo necessariamente spendere qualche parola sul reato di stalking o, più correttamente, di atti persecutori. La legge punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte ripetute nel tempo, minaccia o molesta taluno in modo da:
provocargli un grave stato di ansia o di paura;
suscitare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva;
costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, se è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata.
Stalking: cosa fare?
Se sei vittima di stalking devi immediatamente recarti presso le forze dell’ordine e sporgere denuncia/querela; così facendo, consentirai alle autorità di cominciare le indagini e di far intraprendere contro l’autore del crimine un processo penale volto ad accertare la sua responsabilità. Il problema, però, è che la macchina della giustizia italiana è lenta e complessa: dal momento in cui sporgi denuncia a quello in cui effettivamente comincerà il processo passeranno mesi, se non anni. Durante tutto questo tempo, lo stalker sarà libero di continuare a perseguitarti come se nulla fosse accaduto. Come difendersi concretamente dallo stalking?
Stalking: quali rimedi?
Proprio per evitare che le lungaggini processuali vanifichino la tua denuncia, la legge prevede alcune misure (definite cautelari) da poter adottare nei confronti del presunto autore del reato prima ancora che il processo venga incardinato. Uno dei più importanti rimedi contro lo stalking è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima: con questa misura cautelare l’autorità giudiziaria vieta all’indagato/imputato di avvicinarsi alla vittima, impedendogli di visitare i posti che normalmente la persona offesa frequenta. Così, ad esempio, se la vittima di stalking è adusa ad andare in palestra, il giudice ordinerà allo stalker di mantenere le distanze da quel luogo. Il divieto può anche riguardare l’avvicinamento alla persona offesa stessa, oppure ai suoi familiari, senza riferimenti precisi ai luoghi abitualmente frequentati. In caso di trasgressione del divieto, la misura può essere sostituita con una maggiormente afflittiva (ad esempio, gli arresti domiciliari).
Tradimento e addebito: come cambia l’assegno divorzile nel caso in cui il marito riesce a dimostrare che la moglie ha l’amante (e viceversa).
Quando la coppia si separa a causa di un tradimento è più difficile giungere a una soluzione bonaria. È molto più probabile, al contrario, che si finisca in tribunale. La spirale delle reciproche accuse porta difatti, quasi sempre, a una separazione giudiziale. In tal caso sarà il giudice a fissare la misura del mantenimento che il coniuge più benestante dovrà versare all’ex.
Ed è proprio qui l’equivoco: spesso si pensa che, alcun mantenimento sia dovuto alla moglie infedele. È una convinzione però che, in alcuni casi, può risultare sbagliata. Come vedremo qui di seguito, difatti, in alcuni casi l’infedeltà non è una colpa (o, per dirla con i termini giuridici, non implica “l’addebito”); in tali ipotesi si è costretti a versare il mantenimento alla moglie infedele.
Quando però si tratta dell’uomo le cose vanno in modo opposto e ciò perché il suo reddito è quasi sempre più elevato rispetto a quello della donna. Pertanto, con o senza addebito, con la separazione il marito viene quasi sempre condannato a versare l’assegno mensile. È anche vero che, con le novità scaturite dalle due recenti sentenze della Cassazione, le sorti dell’assegno di divorzile, sia pure nei confronti del congiunge infedele, sono tutt’altro che scontate. È quindi il caso di spiegare meglio quali sono le regole della separazione e come bisogna comportarsi.
Tradimento e addebito: cosa comporta?
L’infedeltà costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali (il codice civile infatti stabilisce, tra i doveri dei coniugi, quello di non farsi le corna). Tuttavia non è punita; o meglio, la legge non prevede specifiche sanzioni economiche per il coniuge traditore. Tuttavia, chi si è fatto scoprire con l’amante non può più ottenere l’assegno di mantenimento (e, dopo il divorzio, l’assegno divorzile). E ciò vale anche se è disoccupato o molto povero. In buona sostanza, la conseguenza di un tradimento è – per chi ne avrebbe avuto diritto – l’impossibilità di chiedere l’assegno periodico all’ex.
Una donna priva di lavoro, che tradisce il marito mentre lui non è a casa, non potrà ottenere neanche un euro in sede di separazione.
Volendo ulteriormente semplificare il discorso, si può così dire: se nel momento della separazione il giudice rileva che la rottura del matrimonio è stata determinata da una colpa dei due coniugi, addossa su questi il cosiddetto “addebito” ossia tutta la responsabilità per la fine dell’unione.
Chi subisce l’addebito perde pertanto:
il diritto a ottenere il mantenimento;
il diritto all’eredità dell’ex coniuge qualora questi dovesse morire tra la separazione e il divorzio (dopo il divorzio, invece, i diritti successori cessano comunque, a prescindere dall’addebito).
In sintesi, se qualcuno ti chiede: «cosa comporta l’infedeltà?» la risposta corretta è l’addebito, ossia non è più possibile chiedere un mantenimento.
L’infedeltà può essere legale?
Tradimento e addebito sono sempre connessi tra loro: eccezionalmente l’infedeltà non comporta l’addebito e, quindi, non esclude il diritto al mantenimento. Ciò succede quando la relazione extraconiugale non è la causa della rottura del matrimonio ma solo la conseguenza di una crisi già in atto e conclamata. Crisi che però dovrà essere dimostrata. Facciamo un esempio. Un uomo picchia puntualmente la moglie, l’umilia e la rende vittima di vessazioni.
Dopo due anni di sopportazione lei si trova un altro uomo. In tal caso, il giudice addosserà la responsabilità della separazione (ossia l’addebito) all’uomo e non alla moglie, nonostante questa lo abbia tradito. E così dicasi se la donna se ne va via di casa per non voler più tornare: il marito potrà farsi l’amante senza per questo subire alcuna conseguenza; anche in questo caso, infatti, l’addebito finisce a carico di chi, per primo, con il suo comportamento colpevole, ha decretato la fine del matrimonio.
Tradimento e addebito: Mantenimento all’ex moglie infedele
Spiegate come stanno le regole possiamo fare qualche caso concreto per capire quando non spetta il mantenimento alla moglie infedele.
Immaginiamo un marito con un reddito di 3mila euro al mese e la moglie con una busta paga di 500 euro mensili:
se l’uomo dimostra che la separazione è imputabile al tradimento della moglie, non dovrà versarle un euro di mantenimento;
se la moglie dimostra che la separazione è dovuta al tradimento del marito, questi dovrà comunque versarle il mantenimento. Lo dovrà fare anche se non l’ha tradita, in quanto il suo reddito è più alto dell’ex. Quindi il tradimento da parte dell’uomo più “ricco” è del tutto indifferente alle sorti del mantenimento;
se i coniugi si sono traditi reciprocamente, il giudice esclude comunque il mantenimento poiché dichiara il cosiddetto «addebito reciproco»;
se però la moglie tradisce l’uomo perché lui l’ha picchiata o se n’è andato di casa o perché, per anni, non le ha nascosto di avere l’amante, allora ha ugualmente diritto al mantenimento poiché l’addebito viene imputato al marito.
Immaginiamo ora che il marito guadagni 1.500 euro al mese e la moglie 1.400 euro:
se la moglie tradisce il marito non ha diritto al mantenimento;
se il marito tradisce la moglie non versa il mantenimento perché i due redditi sono equivalenti. Difatti il mantenimento non è una sanzione conseguente all’addebito ma solo una misura per ripristinare le differenti ricchezze dei coniugi.
Immaginiamo ora una coppia in cui il marito è disoccupato e la moglie ha un reddito di 1.400 ero al mese:
se la moglie tradisce il marito dovrà comunque versargli il mantenimento, e non per via dell’addebito ma perché il suo reddito è più elevato;
se il marito tradisce la moglie non ha diritto al mantenimento poiché su di lui ricade all’addebito.