Durante il matrimonio, capita che vengano alcuni dubbi sulla fedeltà del coniuge. Succede ormai in quasi tutti i matrimoni, ma non è così frequente che questi dubbi arrivino a concretizzarsi e ad essere così asfissianti dall’avere il desiderio di ingaggiare un investigatore privato che possa fare chiarezza sulla questione.
Anzi, generalmente non si arriva mai a questi livelli: eppure recenti statistiche hanno dimostrato non solo che l’infedeltà è la causa principali di divorzio e separazione, ma anche che quando una persona decide di contattare un investigatore privato, arrivando ad un punto davvero alto di apprensione, nel 90% aveva dei dubbi fondati.
Le investigazioni ricorrenti
L’investigatore privato, quando viene ingaggiato dalla moglie o dal marito che teme l’infedeltà del coniuge, instaura il rapporto su un primo dialogo chiarificatore per farsi un’idea della faccenda ed in seguito andrà a documentare tutti gli spostamenti del marito o della moglie del cliente,con appostamenti, registrazioni, fotografie, inseguimenti molto discreti, ed ovviamente qualora ci fossero incontri da segnalare questi verrebbe registrati o fotografati in modo da apparire chiari, e riportati al dubbioso coniuge.
Spesso per dare una sicurezza e prove concrete si aspetta di assistere ad un numero di incontri che faccia dare per scontato che è in corso una frequentazione.
Dal punto di vista lavorativo (nell’ambito privato) l’investigatore si occupa di comprendere se i giorni presi per malattia dal dipendente, per gravidanza o altre ragioni possano essere frutto della “scarsa voglia di lavorare”.
Se il dipendente è pubblico, se ne occuperà la Guardia di Finanza, in caso contrario sarà proprio l’investigatore a trarre delle conclusioni sul caso: in questo caso vengono analizzati documenti, reddito e cose affini che possano far comprendere se davvero i giorni di malattia presi siano stati richiesti per un’effettiva o fondata ragione.
Insomma, le ragioni per cui ci si rivolge all’investigatore privato sono molteplici: basta però che ci si abbia riflettuto bene prima!
Incarichi tipici dell’investigatore privato
Indagini prematrimoniali
L’investigatore accerta la reale situazione documentando frequentazioni, abitudini ed attività del partner.
Conoscere la realtà sulla persona che si frequenta permette di affrontare in modo obiettivo il rapporto già instaurato e soprattutto consente di valutare in modo consapevole la futura unione in matrimonio.
Infedeltà coniugale violazione doveri coniugali
Dal matrimonio deriva l’obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Controllo delle uscite ingiustificate, telefonate o sms ad orari inusuali. Se il coniuge coltiva una relazione clandestina, l’investigatore privato accerta la reale situazione sentimentale documentando incontri e frequentazioni
L’investigatore raccoglie inoltre elementi di prova da produrre in giudizio per documentare comportamenti del coniuge incompatibili con il rapporto matrimoniale i quali determinano la violazione dei doveri coniugali, quali ad esempio: relazioni o convivenze extraconiugali; frequentazioni ambigue; gioco d’azzardo; alcolismo; uso di sostanze stupefacenti; ecc.
Bonifiche ambientali e veicolari
Con l’utilizzo di tecnologie ed apparecchiature di ultima generazione e con l’ausilio di tecnici specializzati, l’investigatore privato controlla con massima discrezione le abitazioni e i mezzi di trasporto, rilevando l’eventuale presenza di apparecchiature elettroniche atte all’intercettazione ambientale quali microfoni, registratori, microcamere e localizzatori GPS.
Controllo sui minori
Un figlio che cambia atteggiamento, chiudendosi in se stesso o comportandosi in modo inusuale senza un giustificato motivo, l’investigatore effettua accertamenti sulle sue abitudini documentando frequentazioni, abitudini, abuso di alcool o uso di sostanze stupefacenti. Seguendo il motto che “meglio non far finta di non vedere” per un adolescente domani potrebbe essere già troppo tardi.
Cosa fa un investigatore privato: Assenteismo sul lavoro
L’assenteismo è il fenomeno della sistematica assenza di un impiegato o dipendente dal suo posto di lavoro. In casi estremi può costituire una causa legalmente riconosciuta di licenziamento giusta causa.
La stima dell’assenteismo costituisce un dato essenziale per le imprese sia per la valutazione del danno economico conseguente sia per la determinazione degli investimenti e delle azioni adatte a contrastare il fenomeno.
Un team di esperti investigatori privati, documenta durante il periodo di astensione dal lavoro per malattia, infortunio o congedi familiari, lo stato di salute apparente o la reale situazione familiare del dipendente al fine di avvalorare il provvedimento di licenziamento per giusta causa nei confronti dello stesso.
Indagini per il recupero crediti
Effettua accertamenti, preventivi all’azione legale di recupero del credito, atti ad individuare e documentare forme di reddito del debitore provenienti da compartecipazioni, collaborazioni, attività svolte in prestanome, lavoro dipendente o lavoro sommerso.
Il team di investigatori documenta il tenore di vita del debitore, individua proprietà immobiliari e proprietà di autoveicoli ed identifica inoltre terzi creditori.
Il precetto del pignoramento presso terzi è notificato sia al debitore che alla terza parte, la quale è convocata dal giudice per dichiarare “di quali cose o quali somme” il terzo è debitore o si trova in possesso. Il precetto intima inoltre alla terza parte di non disporre delle somme e dei beni dovuti senza ordine del giudice.
Concorrenza sleale dei dipendenti
Il lavoratore dipendente deve rispettare l’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e rispettare, nei confronti dello stesso, il divieto di concorrenza sleale.
L’art. 2105 del codice civile individua nel divieto di concorrenza l’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro, sia per conto proprio che per conto di terzi.
Un dipendente che intrattenga rapporti con un’azienda concorrente o che operi autonomamente in analogo settore, il detective privato individua l’attività svolta in concorrenza sleale e documenta l’infedeltà aziendale dando modo di intraprendere un’azione legale per ottenere il risarcimento del danno e l’allontanamento del dipendente scorretto.
Stop alla Cannabis light? Il Ministero della Salute attende il parere dell’Avvocatura di Stato ma il parere del Consiglio superiore di Sanità infligge un colpo ferale ad un mercato in pieno boom: “Pericolosa se assunta senza controllo, preoccupa la vendita libera”
Consiglio superiore di sanità (Css) contro la ‘cannabis light’. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, e in possesso dell’Adnkronos Salute, l’organo consultivo raccomanda “che siano attivate, nell’interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti”.
Un colpo ferale per un mercato in pieno boom: quello degli spinelli ‘leggeri’, venduti sia nei negozi veri e propri che su internet.
Cannabis, Grillo: “Attendiamo parere Avvocatura di Stato”
Il ministro della Salute Giulia Grillo spiega che per derimere gli aspetti legali della vicenda il dicastero ha investito della questione l’Avvocatura generale dello Stato per un parere anche sulla base degli elementi da raccogliere dalle altre amministrazioni competenti (Presidenza del Consiglio e Ministeri dell’Interno, Economia, Sviluppo economico, Agricoltura, Infrastrutture e trasporti). Non appena riceverò tali indicazioni assumerò le decisioni necessarie, d’intesa con gli altri ministri”.
“Seguo con grande attenzione la questione della commercializzazione della cosiddetta cannabis light. Il precedente ministro della Salute (Beatrice Lorenzin, Ndr) il 19 febbraio scorso ha chiesto un parere interno al Consiglio superiore di sanità sulla eventuale pericolosità per la salute di questa sostanza”.
“Solitamente il Consiglio superiore di sanità esprime dei pareri al ministro della Salute e poi è il ministro stesso, secondo quello che ritiene più giusto fare, a trasmetterlo ad altri soggetti” spiega all’Adnkronos Salute la presidente del Css Roberta Siliquini.
“I pareri sostanzialmente fanno parte di un dossier più ampio, che può dar luogo a una discussione in sede politica e anche a ripercussioni legislative”
Al Css sono stati posti due quesiti: se questi prodotti siano da considerarsi pericolosi per la salute umana, e se possano essere messi in commercio ed eventualmente a quali condizioni.
La cannabis light è pericolosa per la salute?
Ebbene, riguardo alla prima domanda, il Consiglio “ritiene che la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di ‘cannabis’ o ‘cannabis light’ o “cannabis leggera”, non può essere esclusa”. Questi i motivi:
“La biodisponibilità di Thc anche a basse concentrazioni (0,2%-0,6%, le percentuali consentite dalla legge, Ndr) non è trascurabile, sulla base dei dati di letteratura; per le caratteristiche farmacocinetiche e chimico-fisiche, Thc e altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di cannabis sativa possono penetrare e accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche misurabili; tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre, sia a breve che a lungo termine”.
E ancora, al Css “non appare in particolare che sia stato valutato il rischio al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio età, presenza di patologie concomitanti, stati di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, così da evitare che l’assunzione inconsapevolmente percepita come ‘sicura’ e ‘priva di effetti collaterali’ si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione)”.
La Cannabis Light può essere venduta?
Quanto al secondo quesito posto dal segretariato generale del ministero della Salute, il Consiglio superiore di sanità ritiene che “tra le finalità della coltivazione della canapa industriale” previste dalla legge 242/2016 – quella che ha ‘aperto’ al commercio, oggi fiorente, della cannabis light – “non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico; pertanto la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di ‘cannabis’ o ‘cannabis light’ o “cannabis leggera”, in forza del parere espresso sulla loro pericolosità, qualunque ne sia il contenuto di Thc, pone certamente motivo di preoccupazione”.
Sulla base delle opinioni espresse dal Css, sempre a quanto apprende l’Adnkronos Salute, il ministero della Salute ha anche richiesto un parere all’Avvocatura dello Stato, che non sarebbe ancora arrivato.
Ma che cos’è la cannabis light
In Italia lo “spinello leggero” è stato reso legale dalla legge 242/2016 sulla coltivazione e la filiera della canapa: la normativa ha creato un ‘cuscinetto’ di esenzioni di responsabilità per l’agricoltore nel caso in cui i risultati a un controllo rivelino una quantità di Thc superiore a 0,2%, ma inferiore a 0,6%.
“Non è un prodotto medicinale, da combustione o alimentare e non si vende ai minori”. Così la maggior parte delle aziende che producono e commercializzano cannabis light descrive il proprio prodotto, che non andrebbe fumato e non viene venduto a clienti con meno di 18 anni, perché anche se la legge in questo senso non prevede limitazioni, in tal modo si evitano potenziali rischi o problemi.
Se la legge mirava a tutelare i coltivatori di piante, non fa menzione dei fiori. Per la ‘cannabis light’, che mantiene le proprietà del cannabidiolo ma senza gli effetti psicoattivi, si usano dunque le infiorescenze di varietà di canapa per usi industriali già presenti nell’elenco ufficiale delle sementi coltivabili in Italia e quindi con un tenore di Thc inferiore al limite di legge. Si tratta di fiori che ‘avanzano’ dalla produzione per altri scopi (tessuti, cosmetici) e che vengono vendute oggi in apposite bustine in centinaia di punti vendita specializzati in tutta Italia, oltre ad alcuni tabaccai.
Una nuova frontiera, dunque, che in questi anni ha attratto centinaia di migliaia di italiani: secondo Coldiretti il giro d’affari stimato è di oltre 40 milioni di euro, che si sviluppa sia nei negozi veri e propri, sia su internet. Nel giro di 5 anni sono aumentati di 10 volte i terreni coltivati a canapa (per vari usi, non solo per la versione ‘light’), dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4.000 stimati per il 2018, sempre secondo Coldiretti.
Intanto in Canada arriva il sì alla legge sulla cannabis legale
“Mentre il Canada legalizza la marijuana per sottrarre profitti alle mafie e contrastarne l’uso da parte dei minori, temo che la direzione di marcia di questo governo sarà la proibizione” spiega a Radio Radicale Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa e promotore nella scorsa legislatura della proposta di legge per la legalizzazione della cannabis.
“Immagino che Salvini si butterà a pesce sul parere del Consiglio Superiore di Sanità e farà chiudere negozi e coltivazioni: finirà che avremo un mercato nero e criminale anche per la cannabis light”.
Controllo dipendenti: abuso legge 104, licenziamento per giusta causa
Abuso legge 104: il datore di lavoro può ingaggiare un investigatore privato per pedinare il dipendente se ha il fondato sospetto che questi non fruisca correttamente dei permessi della legge 104 [1].
Inoltre, qualora dalle indagini investigative risulti che effettivamente il dipendente utilizzi i permessi per attività diverse da quelle consentite, il datore di lavoro può procedere legittimamente al licenziamento per giusta causa.
Spesso la giurisprudenza è stata interrogata sulla legittimità della condotta del datore che conferisce incarico ad un detective privato o ad un’agenzia investigativa per “controllare” un proprio dipendente.
L’interrogativo sorge in quanto lo Statuto dei lavoratori vieta il controllo dei lavoratori (sia tramite guardie giurate che tramite impianti audiovisivi) al fine di tutelarne la libertà e dignità personale [2].
ll divieto si riferisce, tuttavia, al controllo del corretto svolgimento delle mansioni; in altri termini il datore di lavoro non può spiare i dipendenti al fine di verificare che adempiano gli obblighi previsti dal contratto di lavoro.
Il controllo è invece consentito qualora vi sia il fondato sospetto che il dipendente stia commettendo un illecito ed è pertanto necessario tutelare il patrimonio aziendale(per esempio da furti, manomissione dei tesserini presenze, sottrazione di file altri beni aziendali ecc.).
La Cassazione [3] ha ritenuto più volte che l’uso dei permessi della legge 104 per andare in vacanza o addirittura svolgere un’altra attività lavorativa costituisce un abuso di diritto ed è pertanto un illecito per il quale il datore di lavoro può procedere con attività di controllo, anche tramite investigatore privato.
I permessi
I permessi della legge 104 sono infatti concessi al lavoratore per l’assistenza di un congiunto con handicap e non per curare propri interessi personali, ai danni dell’azienda.
Spesso si è contestato il fatto che il pedinamento dei dipendenti non possa comunque essere giustificato dal mero sospetto dell’abuso dei permessi in questione, in quanto configurerebbe un controllo sull’adempimento del contratto di lavoro, vietato dallo Statuto dei lavoratori.
Di tutta risposta la Cassazione ha affermato che il pedinamento del dipendente è legittimo e non contrario al suddetto divieto in quanto si svolge fuori dall’orario di lavoro e durante l’arco temporale in cui il rapporto di lavoro è sospeso per la fruizione del permesso.
Inoltre il controllo non riguarda l’esatto adempimento del contratto di lavoro ma la condotta affidabile o meno del dipendente.
Ovviamente, affinché il datore possa legittimamente ricorrere alle indagini investigative, è necessario un sospetto fondato dell’abuso di permessi da parte del dipendente. Si pensi per esempio ai permessi utilizzati soltanto nei weekend o a ridosso delle feste, alle voci che corrono in azienda sulle “vacanze” del dipendente assenteista ecc.
Le prove raccolte in sede di indagini investigative possono essere utilizzate per fondare un licenziamento per giusta causa del dipendente, dato che l’abuso del diritto ai permessi fa venire meno il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore che è alla base del contratto di lavoro.
Si precisa che le indagini dell’investigatore, per essere legittime devono svolgersi fuori dall’orario di lavoro e dai locali aziendali e devono rispettare il più possibile la privacy del dipendente.
In altri termini i controlli devono essere finalizzati unicamente a scoprire se il lavoratore rispetti o meno la finalità assistenziale dei permessi; eventuali dati personali ulteriori e non utili in relazione a tale obiettivo devono restare riservati.
STALKING: cosa accade alla vittima e al suo stalker
La cronaca nazionale ed internazionale, ogni giorno, affronta – purtroppo – numerosissimi casi di gravi comportamenti violenti e criminali, specialmente a danno delle donne. Non è un mistero che si stia assistendo ad un grande interessamento, da parte del mondo intero, riguardo i temi della tutela della donna e dei crimini di genere che quotidianamente aggiungono vittime ad un conteggio già molto elevato.
Tra i reati che sicuramente hanno per vittima il genere femminile rientra anche lo stalking, la cui introduzione, seppur recente, è stata motivata proprio dal tentativo di tutelare con una maggiore efficacia le donne vittime di questo particolare fenomeno, se non in un’ottica preventiva, almeno dal punto di vista di una previsione di legge che assicuri – laddove ne ricorrano i presupposti – una pena a chi pone in essere condotte di stalking. Chiariamo però ad ogni modo un punto determinante: l’incidenza altamente maschile nelle condotte di stalking non comporta che non siano in molti casi anche le donne stesse ad essere stalker, e non vittime di stalking. Vediamo quindi cosa significa stalking, e cosa implica lo stalking, sia per le vittime che per gli autori di reato.
Stalking: cosa significa
Come noto, dal 2009 [1] è stato introdotto nel nostro codice penale [2] – nel titolo sui delitti contro la libertà morale della persona – il reato di atti persecutori, meglio conosciuto e noto alla collettività come stalking. Questo nuovo reato viene definito in gergo comune stalking, con un efficacissimo utilizzo della terminologia anglo-americana: il verbo «to stalk» in inglese significa infatti, letteralmente, «fare la posta». Con questo reato il legislatore ha voluto porre fine ad un lungo dibattito, degli esperti di diritto che giurisprudenziale, il quale faceva seguito alle istanze di politica criminale ed alle esigenze sociali che da tempo premevano per una regolamentazione in tal senso.
Nel contesto contemporaneo, infatti, si avvertiva sempre più forte l’esigenza, derivata all’epoca anche dalle esperienze degli altri stati (europei e non), di garantire una tutela efficace contro una particolare condotta che nel nostro ordinamento non aveva avuto prima una rilevanza autonoma. Perchè si possa parlare di stalking devono tuttavia esserci certi presupposti, e la lesione di determinati beni giuridici.
Condotte di reato e bene giuridico
Per parlare di stalking occorre che l’autore di reato, come abbiamo anticipato, faccia la posta alla propria vittima. Si circoscrivono in tal modo una serie di condotte, reiterate nel tempo e di varia natura, ma comunque insistenti e contro la volontà altrui, finalizzate specificamente a creare uno stato di ansia e paura nei confronti di un altro soggetto (nella stragrande maggioranza dei casi un ex partner sentimentale, o l’ex coniuge), tali da causare appunto una persistente situazione di estremo disagio nella vittima, in grado di alterare il normale svolgimento della sua vita quotidiana.
Le modalità con le quali si può porre in essere questo reato sono molteplici, dato che le condotte possono andare dai pedinamenti agli inseguimenti, agli appostamenti sul luogo di lavoro, a casa, o nei locali frequentati dalla vittima, per arrivare alle chiamate continue (anche mute) e all’invio costante di messaggi via cellulare, nonché attraverso internet e i social media. Il bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà morale, ovvero la libertà di autodeterminazione dell’individuo, che va ad aggiungersi alla tutela della incolumità individuale: la condotta dello stalker potrebbe infatti anche ledere, una volta realizzatosi in capo alla vittima un grave disagio psichico, il bene costituzionalmente garantito della salute. Si tratta quindi di quello che nel nostro sistema viene qualificato come illecito pluri-offensivo, in quanto sono più di uno i beni giuridici che possono essere lesi dalla condotta dell’autore del reato.
Cosa implica per la vittima
Affinché si possa ritenere sussistente il reato di stalking, occorre verificare che si siano realizzate alcune conseguenze nella vita della vittima, comprendendo quindi cosa ha implicato lo stalking per la persona offesa. Per poter parlare di stalking, infatti, occorre che si siano verificate più condotte, ripetute nel tempo (anche soltanto due), integranti minaccia, molestia, offesa: si tratta quindi di atti persecutori della più diversa natura, che non richiedono peraltro necessariamente la presenza fisica del persecutore nelle vicinanze della vittima o di un suo familiare. Oltre alla natura delle offese, che di loro essendo persecutorie provocano effetti lesivi alla vittima nell’immediatezza del momento, ci devono però essere anche delle ulteriori conseguenze. Per la vittima, infatti, affinché lo stalking possa considerarsi realizzato, occorre che la persona offesa subisca una di queste tre conseguenze:
un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
un timore fondato per la propria incolumità, o per quella di un familiare e congiunto, al quale sia legata da una relazione di natura affettiva;
l’alterazione forzata delle proprie abitudini di vita.
Il reato di stalking comporta pesanti conseguenze in capo all’agente che ne venga riconosciuto responsabile penalmente. Trattandosi di delitto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni (tranne nei casi in cui il fatto commesso non costituisca un più grave reato). Ci sono inoltre due circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena, rispettivamente fino a un terzo e fino alla metà, se gli atti persecutori sono commessi:
dal coniuge in costanza di matrimonio o anche separato e divorziato, oppure da persona attualmente o in passato legata da relazione affettiva alla vittima, o, ancora, attraverso strumenti informatici e telematici;
a danno dei soggetti più deboli (quindi minori d’età, donne in stato di gravidanza o persone con disabilità) o con l’uso di armi o da persona travisata, in ragione della particolare pericolosità delle modalità per l’incolumità della vittima e della loro idoneità ad accrescere l’effetto intimidatorio degli atti persecutori compiuti.
Lo stalking inoltre implica per lo stalker anche due ulteriori situazioni: il divieto di avvicinamento e l’ammonimento del questore.
Nel primo caso [3] si tratta di una misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi che sono frequentati dalla persona offesa, o di mantenersi ad una certa distanza da questi luoghi, o dalla vittima stessa. In casi di esigenze di maggior tutela della vittima, il divieto può estendersi ai luoghi frequentati abitualmente anche dai suoi prossimi congiunti, conviventi o in ogni caso a lei legati da una relazione affettiva. È inoltre previsto che il giudice possa vietare all’imputato di comunicare con la vittima di stalking (ed eventualmente, laddove necessario, con gli altri soggetti che abbiamo elencato) attraverso qualsiasi mezzo, con la precisazione che, nei casi in cui sia inevitabile un rapporto fra imputato e vittima (per ragioni di lavoro o esigenze abitative), sarà il giudice stesso a prevedere modi e limitazioni.
Per quanto riguarda infine l’ammonimento del questore [4], si fa riferimento a una procedura preventiva a disposizione della vittima, che può servirsene in alternativa alla presentazione della querela per stalking (il delitto di stalking infatti è un reato procedibile a querela della persona offesa). Attraverso questa procedura, la vittima presenta apposita richiesta al questore di ammonimento verbale, e le autorità di pubblica sicurezza provvederanno a invitare la persona indicata come stalker ad astenersi dal continuare con le condotte persecutorie.
Registrare le telefonate è legale: in Italia, la registrazione delle chiamate all’insaputa dell’interlocutore non costituisce, in determinate condizioni, reato in quanto non lede la privacy (Art. 615 bis cod. pen.). Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima.
La registrazione su supporto di memoria digitale è sostanzialmente la memorizzazione di quanto già ascoltato dal nostro udito durante la chiamata e memorizzato nella nostra testa. Vietare la registrazione sarebbe per assurdo chiederci di “dimenticare” una conversazione avvenuta (Cass. sent. n. 16886/2007; C. App. Milano, sent. n. 1242/2011, Cass. sent. del 22.04.1992.).
Registrare la conversazione a cui si è preso parte costituisce una sorta di “presa di appunti” al fine di riportare sostanzialmente per iscritto quanto avvenuto durante la conversazione stessa.
La diffusione pubblica di una conversazione privata è invece vietata ?
Farla ascoltare a terze persone o pubblicarla per esempio su internet o sui social network costituisce infatti illecito penale.
Per poter pubblicare la conversazione è necessario il consenso di TUTTI i soggetti (non solo di alcuni) che vi hanno preso parte. Uno dei casi in cui si ha la possibilità di divulgare la registrazione, facendola ascoltare a terzi senza violare la legge, si presenta quando è necessario tutelare un proprio diritto e fare valere le proprie legittime ragioni. Ciò può avvenire, per esempio, davanti al giudice nell’ambito di un processo civile o penale.
La registrazione della telefonata può essere eventualmente utilizzata anche come prova in un processo, nei confronti della parte avversa, anche se ignara di essere stata registrata. Il Codice della Privacy (Cod. Privacy art. 13, comma 5, lett. b) consente chiaramente la possibilità di effettuare di “nascosto” la registrazione della chiamata per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria. Questi dati dovranno però essere stati utilizzati esclusivamente per quella finalità e per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento.
E se registro telefonate di altre persone ?
Differente è invece il caso di un soggetto che registri le telefonate di terze parti, senza il loro consenso e senza l’autorizzazione del Pubblico Ministero nell’ambito di un’indagine penale. In questo caso si tratterebbe di una intercettazione telefonica illecita. E’ dunque ben differente registrare conversazioni in cui si è partecipi dal registrare conversazioni di terze persone, conversazioni in cui non si sta partecipando. Bhe sì, quello è sempre un reato.
Le stesse regole valgono non solo per la registrazione di una conversazione vocale ma per tutti i tipi di comunicazione come per esempio anche una Videochiamata, una Chat o una conferenza registrato con il proprio Smartphone.
Per concludere con un estratto da una sentenza di Cassazione, ”Chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata” (Cass. sent. n. 18908 del 13.05.2011).