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Controllo dipendenti: quando l’azienda può incaricare un investigatore

Controllo dipendenti: quando l’azienda può incaricare un investigatore

Controllo dei dipendenti: il detective assoldato dall’azienda e i limiti sul rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.

Controllo dipendenti: sempre più aziende stanno mettendo, alle calcagna dei propri dipendenti, gli investigatori privati: i detective sono assoldati dal datore di lavoro per verificare che il personale non commetta violazioni dell’obbligo di fedeltà, come l’utilizzo strumentale della malattia (si pensi ai comportamenti che potrebbero pregiudicare la guarigione, compromettendo il celere rientro sul posto), gli abusi dei permessi della legge 104, l’utilizzo dell’auto di lavoro per scopi personali, le pause durante le trasferte, ecc.

I controlli eseguiti dalle agenzie investigative sui lavoratori sono ritenuti leciti dalla giurisprudenza anche se occulti o se posti fuori dall’azienda, con il solo limite di non poter invadere la privata dimora dell’interessato. In quella, a tutto voler concedere, può entrare solo il medico fiscale nel corso della visita di controllo.

Controllo dipendenti e legge

Con una recente sentenza, la Cassazione ha chiarito quando l’azienda può incaricare l’investigatore di controllare i dipendenti, definendo i paletti entro cui tale potere si esplica onde non intaccare le garanzie concesse dallo Statuto dei lavoratori che vieta, come noto, i controlli a distanza.

Per operare lecitamente, le agenzie investigative non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria (che la legge riserva solo al datore di lavoro e ai suoi collaboratori). Il che significa che non possono verificare la durata o la qualità della prestazione del dipendente.

Gli “ispettori privati” possono essere incaricati solo al fine di prevenire la commissione di illeciti da parte dei dipendenti stessi.

Anche il solo sospetto o la semplice ipotesi che tali illeciti siano in corso di esecuzione da parte del lavoratore consente all’azienda di incaricare gli 007, essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro.

La vicenda

Inutile è stato il ricorso del lavoratore contro il licenziamento intimatogli dall’azienda per aver questi fruito di permessi previsti dalla legge 104 del 1992 concessi per l’assistenza della suocera disabile; egli si era invece più volte recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà. La Corte d’appello respingeva l’appello del lavoratore, affermando che il controllo dell’agenzia investigativa cui era stato sottoposto il dipendente non violava lo Statuto dei Lavoratori in quanto oggetto delle contestazioni disciplinari non erano comportamenti tenuti dal lavoratore nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative.

Il comportamento del dipendente infedele era stato ritenuto particolarmente grave, tanto da giustificare il licenziamento in tronco, per aver – in spregio della normativa che attribuisce permessi mensili per l’assistenza a disabili – utilizzato detti permessi almeno cinque volte in un mese per scopi personali.

I controlli sui lavoratori

La Corte ricorda che non è in contrasto con lo Statuto dei lavoratori l’esercizio, da parte del datore, dei poteri di vigilanza e controllo sui lavoratori quando essi siano rivolti alla tutela del patrimonio aziendale e alla vigilanza sull’esecuzione dell’attività lavorativa. Resta comunque possibile per l’imprenditore delegare tali attività di controllo a soggetti diversi come guardie giurate o un’agenzia investigativa. L’ingerenza di questi ultimi però non si può spingere oltre un determinato limite, ossia non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligo del lavoratore di prestare la propria opera, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore.

Pertanto, è legittimo il controllo dei lavoratori attraverso investigatori privati quando è volto a evitare commissione di illeciti da parte di questi o comportamenti con risvolti penali o, ancora, che contrastino con il cosiddetto “minimo etico” richiesto agli stessi o, infine, inosservanti dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.

Fonte:https://www.laleggepertutti.it/121052_quando-lazienda-puo-incaricare-un-investigatore-per-controllo-dipendenti

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Bullismo: fenomeno pericoloso

Bullismo: fenomeno pericoloso

Il pericoloso fenomeno del “bullismo”

Uno dei fenomeni più pericolosi e, purtroppo, diffusi nella società odierna, è il cosiddetto “Bullismo”. Il termine “bullismo” deriva dall’inglese “bullying” ed indica il fenomeno della prepotenza tra coetanei o quasi coetanei in un contesto di gruppo.

Tra gli anni ’60 e ’70, gli studi Peter Paul Heinemann Dan Olweus rilevarono un’elevata presenza del detestabile fenomeno in molte scuole scandinave, attirando l’attenzione della stampa che contribui a portare alla luce questo aspetto sociale. Olweus fu il primo a formulare una definizione del fenomeno, affermando che:

«Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato e vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni».

Le definizioni che si sono succedute negli anni hanno aggiunto ulteriori particolari, ad esempio Sullivan (2000) ha parlato di abuso di potere premeditato e diretto verso uno o più soggetti. In generale oggi possiamo affermare che il bullismo fa parte della più ampia classe dei comportamenti aggressivi che l’individuo (bullizzato) può subire nel corso della sua vita e che assumono forme differenti a seconda dell’età della vittima, tali azioni di bullismo devono conservare sempre caratteristiche di intenzionalità (nel compiere l’atto), persistenza e squilibrio di potere tra vittima e bullo/bulli.

Possiamo quindi identificare tre tipologie di comportamento aggressivo:

– Violenza fisica diretta,

– Aggressione verbale,

– Aggressione relazionale (ad esempio la diffamazione dell’individuo o la sua esclusione forzata da un contesto sociale).

L’atteggiamento che la vittima del bullismo assume è differente a seconda dei casi, ma secondo “Fedeli Daniele” – autore di “Bullismo oltre” (2007) – le vittime di genere femminile reagiscono con tristezza e forme depressive di varia entità, mentre i soggetti di genere maschile reagiscono assumendo atteggiamenti rabbiosi. Le differenze di comportamento tra i generi diventano più evidenti in relazione all’età degli attori.

Fenomeno da contrastare

Molteplici sono i modelli teorici che hanno cercato di spiegare l’aggressività e il bullismo. Secondo le teorie più accreditate la personalità del bambino si struttura a partire dalla relazione con i genitori, i quali sono anche responsabili del loro sviluppo morale (valori sociali, educazione ecc), quanto tale rapporto genitore-figlio non funziona a dovere, è possibile che si sviluppino difficoltà nel processo di crescita dell’individuo, che possono anche portare a condotte inappropriate. Occorre anche considerare che gli episodi di bullismo, subiti e perpetrati, nell’infanzia e nell’adolescenza spesso sfociano in gravi disturbi della condotta in tarda adolescenza e nell’età adulta.

Quindi non è solo un problema passeggero e legato all’infanzia o all’adolescenza ma un grave disagio sociale che va scoperto e affrontato il prima possibile.

Oggi il fenomeno si è trasformato contemporaneamente all’evoluzione tecnologica della società occidentale, e sempre più spesso si parla di cyberbullismo. Gli sms, le e-mail, i social network, sono senza dubbio i nuovi mezzi della comunicazione, della relazione, ma soprattutto sono luoghi ritenuti erroneamente protetti dall’anonimato, sono di facile accesso, in poche parole: adatti al fine di bullizzare la vittima con minacce e soprusi di ogni genere.

Ciò purtroppo rende ancora più difficoltoso il controllo da parte dei genitori e più semplice l’azione del bullo.

Come scoprire se un ragazzo o una ragazza è vittima di bullismo o cyberbullismo?

Esistono segnali che i genitori dovrebbero cogliere:

Esistono dei segnali d’allarme da non sottovalutare che talvolta indicano che il ragazzo è vittima di episodi di bullismo:

– stress emotivo e senso di impotenza nell’affrontare la situazione e tentare di mettervi fine;

– maggior rischio di sviluppare disturbi quali ansia o depressione;

– tendenze autolesioniste, o persino suicide;

questi sono solo alcuni dei fattori che dovrebbero far correre i genitori ai ripari, purtroppo il più delle volte le vittime sono restie a confessare la grave situazione che stanno vivendo, per paura di aggravarla o per timore di deludere i propri cari dimostrandosi deboli o non all’altezza.

Fortunatamente l’aiuto dello psicologo può portare allo scoperto tali problematiche.

Da non sottovalutare anche l’intervento di un investigatore privato, che potrebbe indagare in sordina ed ottenere le prove per “smascherare” eventuali soprusi subiti dalla vittima.

Molte agenzie investigative oggi offrono servizi specifici a tal fine, come ad esempio la IURIS INVESTIGAZIONI con sede a Trani, in Puglia.

Ciò che è realmente importante in questi casi, qualora vi sia anche il minimo sospetto, è intervenire tempestivamente, perché purtroppo i casi di bullismo sfociati in tragedia sono numerosi.

Assegno di divorzio, niente se l’ex coniuge si può mantenere

Assegno di divorzio, niente se l’ex coniuge si può mantenere

La moglie deve essere mantenuta? Assegno di divorzio negato a chi ha già un lavoro e va a vivere a casa degli ex genitori.

Non c’è più ragione di mantenere chi può farlo da sé. Dopo il divorzio si recide ogni legame tra i coniugi: per cui nessun mantenimento è più dovuto, salvo situazioni eccezionali di incapacità economica incolpevole, quando cioè non si ha più l’età o la salute per reimpiegarsi nel mondo del lavoro. Non basta neanche essere disoccupati per pretendere il mantenimento se il richiedente è ancora giovane e non presenta inabilità al lavoro: a lui spetta dimostrare di non aver potuto trovare un impiego per rendersi autosufficiente.

Sono questi i principi sposati dal tribunale di Roma che non solo ha recepito, in materia di divorzio, il nuovo orientamento della Cassazione inaugurato il 10 maggio 2017 con la famosa sentenza “Grilli”, ma è anche andata oltre, estendendolo anche ai casi di separazione. Il tutto viene ribadito in una sentenza recente con cui viene affermato a chiare lettere: niente assegno di divorzio se l’ex coniuge si può mantenere.

La moglie deve essere mantenuta?

Partiamo dal quesito “cruciale”: l’ex moglie va mantenuta? La risposta dipende da alcuni (pochi, in realtà) fattori di cui parleremo a breve. Di certo il mantenimento non è più scontato come un tempo in cui, alla donna che lasciava il marito (o che veniva lasciata), era sempre dovuto un assegno salvo che si fosse resa colpevole della rottura del matrimonio (tradendo o abbandonando il marito). Oggi le cose vanno pressappoco nel seguente modo.

Mantenimento dopo la separazione

Nel periodo intermedio che va tra la separazione e il divorzio, la Cassazione ha preferito lasciare le cose com’erano un tempo. Affinché il coniuge con un reddito più basso non si trovi, dalla sera alla mattina, senza possibilità di mantenersi e organizzare il proprio nuovo futuro, il coniuge col reddito più alto deve versargli un mantenimento tale da garantirgli lo stesso tenore di vita di cui godeva quando ancora conviveva col primo. In pratica, i due redditi prima si sommano tra loro e poi si dividono tra marito e moglie, detratte le spese (criterio molto approssimativo ma che rende l’idea di come, sostanzialmente, lo scopo sia quello di colmare la sproporzione economica).

L’obbligo di versare il mantenimento andando a togliere al marito la parte di ricchezza che ha “in più” rispetto alla moglie resta però per un tempo limitato, ossia solo fino a quando i due non procedono al divorzio. Divorzio che può essere chiesto al più entro un anno dalla separazione se questa avviene in via giudiziale (ossia con una causa); invece se la separazione avviene con un accordo, il divorzio si può chiedere già dopo sei mesi.

Per inciso: il tribunale di Roma non ha condiviso questa posizione della Cassazione e ha stabilito che anche con la separazione (così come vedremo a breve per il divorzio) non è più necessario garantire lo stesso tenore di vita, ma semplicemente l’autosufficienza economica, ossia l’indispensabile per vivere (leggi sul punto Abolito anche l’assegno di mantenimento dopo la separazione).

Mantenimento dopo il divorzio

Regole completamente diverse valgono quando la coppia divorzia. Qui lo scopo del mantenimento (o meglio detto «assegno di divorzio») non è più quello di garantire lo stesso tenore di vita, ma solo l’indipendenza economica o, per dirla con le parole della cassazione, l’autosufficienza. L’ex che riesce a mantenersi da solo o che, pur potendo farlo non vi provvede, non ha diritto all’assegno. Cosa significa in pratica? Che non può chiedere il mantenimento:

  • l’ex che ha già un reddito adeguato alle esigenze primarie di vita, tale cioè da renderlo autonomo e autosufficiente: questo reddito viene valutato in base alle condizioni economiche medie della zona in cui vive. Secondo il Tribunale di Milano corrisponde a mille euro al mese. Ciò significa che chi guadagna questa cifra (o una superiore) non ha diritto al mantenimento; chi ne guadagna una inferiore, ha diritto a un contributo nei limiti delle possibilità economiche dell’ex coniuge fino a garantirgli tendenzialmente l’autosufficienza;
  • l’ex disoccupato se è ancora giovane, in salute e non dimostra di essersi adoperato per cercare un lavoro ma non lo ha trovato.

 

Invece, la condizione tipica per chiedere il mantenimento è quella dell’ex coniuge – di solito la moglie – che, dopo essersi occupata una vita della casa e aver così rinunciato alla carriera, si trova sola a cinquant’anni e non più in grado di trovare un lavoro (visto che a quell’età è più difficile rimediare un impiego).

 Come deve essere il mantenimento dei figli?

Per quanto invece riguarda il mantenimento dei figli, nulla è cambiato rispetto al passato. A questi spetta il diritto di essere mantenuti non solo fino ai 18 anni ma fino all’indipendenza economica (che vuol dire non un semplice lavoro occasionale, ma stabilità seppur non ricchezza), e tenendo comunque conto dello stesso tenore di vita che avevano quando ancora vivevano coi genitori o quando padre e madre erano uniti.

Assegno di divorzio: Un esempio concreto 

Il caso deciso dalla sentenza in commento rende l’idea di quella che può essere una possibile situazione in cui l’assegno di divorzio viene negato. La signora, laureata, oltre a percepire un reddito da lavoro dipendente, viveva nella casa di proprietà della madre e godeva di alcune rendite. Ella, dunque, come marcato dal legale del marito, aveva i mezzi adeguati per potersi mantenere da sé. La coniuge si difende sostenendo di essere onerata da spese mediche necessitate dal suo stato di salute e che, comunque, le rendite erano destinate ai bisogni dell’anziana madre.

Il divorzio estingue definitivamente ogni rapporto tra i coniugi, anche patrimoniale. L’assegno, perciò, siccome di natura assistenziale, spetta solo al divorziato privo dei mezzi sufficienti a vivere (non a conservare il precedente tenore di vita) o che non possa procurarseli per motivi legati all’età, alla salute o al mercato lavorativo.

Così, nel decidere sul diritto all’assegno, il giudice deve verificare: la mancanza di risorse adeguate o l’impossibilità di assicurarsele per motivi oggettivi con riferimento – è questa la svolta della Grilli – al criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica, desunta dai precisi indici: possesso di redditi o cespiti; capacità e possibilità effettive di lavoro; stabile disponibilità di un’abitazione. Secondo il Tribunale di Milano l’indipendenza economica consiste nella «capacità per una persona adulta e sana, tenuto conto del contesto sociale di inserimento, di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali». Il tutto pari a circa mille euro al mese (il limite di reddito che consente l’accesso al patrocinio a spese dello Stato).

L’assegno di divorzio, in buona sostanza, va negato al divorziato autonomo o in grado di esserlo.

fonte: https://www.laleggepertutti.it/192192_niente-assegno-di-divorzio-se-lex-coniuge-si-puo-manteneretag: investigatore privato – agenzia investigativa

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Convivenza: le spese per la casa vanno rimborsate al partner

Convivenza: le spese per la casa vanno rimborsate al partner

Quando una coppia non sposata si separa che ne è delle spese che uno dei due ha sostenuto anche per l’altro? Ѐ possibile chiederne la restituzione?

Quando una coppia è in armonia, ciò che è di uno è anche dell’altro. Così capita spesso, anche per le coppie non sposate (cosiddette “coppie di fatto”) che, durante la convivenza, una delle parti sostenga, di propria tasca, spese per la coppia, confidando sulla stabilità della relazione sentimentale. Ne sono un esempio i doni di gioielli di valore o, ancora, l’acquisto di arredo o per la ristrutturazione dell’appartamento intestato al compagno.

Ma che succede se la relazione si rompe? Si ha diritto alla restituzione di quanto si è acquistato per l’altro?

In Italia, in realtà, non vi é una regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coppie di fatto. Per cui, in linea di principio, anche dopo una lunga convivenza, ciascuna delle parti nulla può pretendere dall’altra, a meno che non abbia stipulato un contratto (cosiddetto contratto di convivenza) per disciplinare il regime degli acquisti compiuti dalla coppia. In parole povere, se non c’è uno specifico accordo tra le parti, tali “elargizioni” non devono essere restituite, in quanto si tratta di spese sostenute in maniera spontanea (si parla in tal caso di “obbligazioni naturali“)

In taluni casi, tuttavia, chi abbia sostenuto degli esborsi ingenti potrà agire in giudizio e intraprendere una causa (cosiddetta azione di “ingiustificato arricchimento”) onde ottenere il rimborso (totale o parziale) di quanto acquistato.

È necessario, però, dimostrare che il vantaggio che l’altro convivente ha ricevuto supera i normali limiti di adeguatezza e proporzionalità. Per esempio: si pensi al caso in cui un uomo, durante la convivenza, acquisti e intesti un’auto costosa, piuttosto che un’utilitaria, alla propria compagna.

Convivenza e conti correnti

Spesso poi i conviventi cointestano anche conti correnti oppure intestano beni a nome di uno solo dei due nonostante siano acquistati dall’altro o, ancora, uno dei due si faccia carico del pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa di proprietà dell’altro.

Poniamo allora questo caso: la coppia acquista un immobile con denaro prelevato da un conto cointestato e poi intesti la casa a uno solo dei due. Se la relazione finisce, è possibile chiedere la restituzione (almeno della metà) del denaro versato per l’acquisto della casa?

La Cassazione ha dato risposta affermativa a tale quesito in una recente sentenza. Il caso è appunto quello di una coppia di conviventi di cui uno, cessata la relazione, aveva richiesto all’ex la restituzione di metà dell’importo versato per l’acquisto della casa familiare. L’abitazione, pagata tramite somme depositate su un conto corrente cointestato, era stata intestata al partner solo per motivi fiscali, ma di fatto era stata pagata, per la maggior parte, da chi agiva in giudizio.

È comunque necessario che chi chiede la restituzione delle somme riesca a provare in causa di essere titolare effettivo del conto, se pur cointestato (per esempio dimostrando che gli accrediti provengono dalla retribuzione della propria attività lavorativa ). In tal caso avrà diritto al rimborso di quanto acquistato, anche se intestato all’altro.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/44779_convivenza-le-spese-per-la-casa-vanno-rimborsate-al-partner

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Registrazione conversazioni: con datore di lavoro sono utilizzabili in giudizio?

Registrazione conversazioni: con datore di lavoro sono utilizzabili in giudizio?

La registrazione di conversazione assurge al rango di prova se effettuata da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione.

Registrazione conversazioni: spesso, nell’ambito delle controversie di lavoro, viene avvertita l’esigenza, da parte dei dipendenti, di effettuare registrazioni di colloqui con il proprio datore di lavoro, all’insaputa di quest’ultimo, tramite appositi supporti (telefoni, registratori ambientali, microspie) e al fine di ottenere l’assunzione di determinati mezzi di prova. Si pensi al caso del lavoratore assunto “in nero” che intende premunirsi di documenti finalizzati alla dimostrazione dell’effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato, o ancora al dipendente che intende documentare atti discriminatori effettuati dal principale.

Ma sono sempre utilizzabili tali registrazioni? Quali sono i limiti che impediscono l’acquisizione di certe riproduzioni?

Al fine di rispondere a tali quesiti, è opportuno avanzare un’analisi, prima del prevalente orientamento giurisprudenziale attinente all’argomento, poi di quali sono le condizioni che consentono effettivamente l’utilizzabilità, in sede processuale, delle riproduzioni in esame.

Registrazione conversazioni: La Cassazione sulle registrazioni occulte

Al riguardo, l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione, intervenuta più volte sul tema, si mostra favorevole all’utilizzabilità delle registrazioni de qua, anche telefonicheprevedendo, come requisito essenziale, che la registrazione venga realizzata da un soggetto che partecipi effettivamente alla relativa conversazione, senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto tali riproduzioni non vengono ritenute contrastanti con la la libertà di comunicazione della persona.

Nel caso, perciò, in cui la registrazione venga effettuata da un terzo, risulteranno integrati gli estremi di una vera e propria intercettazione (caratterizzata dall’estraneità al dialogo del captante), pertanto utilizzabile come mezzo di prova soltanto qualora realizzata da un’autorità inquirente, nel rispetto delle relative disposizioni del codice di procedura penale.

I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che, nel caso in cui il datore di lavoro disconosca la conformità ai fatti o alle cose delle registrazioni, quest’ultime risulteranno degradate, da piene prove, a mere presunzioni semplici, con la conseguente necessità di essere avvalorate da ulteriori elementi, anche indiziari. Il disconoscimento, inoltre, dovrà essere “chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta)” e dovrà avvenire nella prima udienza, o nella prima risposta successiva all’acquisizione delle registrazioni (Cass. n. 9526/2010).

Tra le massime della Cassazione si propongono:

Cass., SS.UU., n. 36747/2003:

“la registrazione conversazioni costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità della persona che vi partecipa” (Cass., SS.UU., n. 36747/2003);

Cass., Sezione lavoro, n. 27424/2014:

“la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo (espressamente in tal senso v. Cass. pen. n. 31342/11; Cass. pen. n. 16986/09; Cass. pen. n. 14829/09; Cass. pen. n. 12189/05; Cass. pen. S.U. n. 36747/03)”.

Le condizioni necessarie per l’utilizzabilità delle registrazioni occulte nel processo

La Suprema Corte si è inoltre espressa circa le condizioni che legittimano la produzione, in giudizio, la registrazione conversazioni effettuate all’insaputa dell’interlocutore, rinvenendo tali condizioni in:

  • esigenza di tutela o riconoscimento di un diritto;
  • utilizzo delle riproduzioni esclusivamente per esigenze di difesa e durante il periodo necessario a dette esigenze.

Inerentemente al primo requisito, è opportuno specificare che la diffusione di una conversazione registrata, per necessità differenti dalla tutela di un proprio diritto o un diritto altrui, risulti idonea ad integrare la fattispecie di trattamento illecito dei dati personali, ai sensi dell’art. 167, D.Lgs. 196/2003 (conformemente, Cass. n. 18908/2011).

Con riferimento alla seconda condizione, invece, emerge chiaramente la fattispecie di cui all’art. 24, lettera f) del codice della privacy, la quale esclude l’esigenza del consenso dell’interessato, qualora le registrazioni vengano utilizzate al fine di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”.

Registrazione conversazioni: Il caso concreto: la sentenza n. 27424/2014

Emblematico è un caso giunto al vaglio dei giudici di legittimità, nel quale si discuteva circa l’utilizzabilità in giudizio della registrazione di una telefonata, da parte di un lavoratore, con il proprio datore. Con tale sentenza del 2014, la Corte ha chiarito la validità della riproduzione come elemento probatorio, in quanto realizzato da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione. La pronuncia, inoltre, ha confermato il rigetto delle richieste della società ricorrente, escludendo la rilevanza della condotta del lavoratore dal punto di vista disciplinare, perché finalizzata alla produzione dei dati registrati nel processo.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha inoltre ribadito come il dipendente non abbia violato il vincolo di fiducia con il datore di lavoro, in quanto l’affidamento del capo sul proprio dipendente ha ad oggetto esclusivamente la capacità di quest’ultimo di adempiere alle proprie mansioni lavorative, e non anche la “condivisione di segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa” .

Dato, perciò, l’intento del dipendente di registrare la conversazione al fine di acquisire prove a suo favore, la Cassazione ha confermato le posizioni dei giudici di merito inerentemente all’applicabilità della scriminante dell’esercizio del diritto alla difesa, di cui all’art. 51 c.p.

Registrazione conversazioni: I principi fissati dalle sentenze della Cassazione

Gli elementi essenziali, che emergono dalle principali pronunce della Suprema Corte, hanno perciò consentito di stabilire la sussistenza dei seguenti principi:

  • l’inserimento delle registrazioni delle conversazioni tra presenti nella disciplina della fattispecie di cui all’art. 2712 c.c., disciplinante la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche;
  • l’estensione del diritto alla difesa ad una fase prodromica a quella specificatamente processuale, finalizzata all’acquisizione dei mezzi di prova in essa utilizzabili;
  • l’esclusione dell’applicabilità di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che registrano conversazioni tra presenti, essendo tale condotta esercitata al fine del legittimo esercizio di un diritto (con la conseguente applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p.);
  • la sanzionabilità delle registrazioni di conversazioni tra presenti per finalità illecite.

È opportuno specificare, per completezza, la differente disciplina applicabile nei confronti del datore di lavoro, il quale effettui registrazioni fonografiche o audiovisive al fine di controllare l’attività dei propri dipendenti. Fattispecie disciplinata dall’art. 4 dello statuto dei lavoratori, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015 (per un orientamento conforme, cfr. il provvedimento del Garante della privacy, in data 22 dicembre 2016, n. 547).

Un orientamento discordante: la sentenza n. 16629/2016

Avanzando un approccio interpretativo parzialmente differente dai precedenti orientamenti, la Cassazione, nel 2016, sembra porsi in una posizione maggiormente sfavorevole nei confronti dell’utilizzo in giudizio delle registrazioni effettuate dai dipendenti all’insaputa del datore di lavoro.

Nella fattispecie in esame, la Corte, pur ribadendo il principio della legittima produzione in giudizio, da parte del lavoratore, di copia di atti aziendali attinenti alla propria posizione lavorativa, ha specificato la necessità di valutare le modalità di acquisizione di tale documentazione al fine di constatare l’eventuale sussistenza di una giusta causa di licenziamento “per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.  (Cass. n. 16629/2016).

Emerge il rischio, infatti, che certe “modalità di apprensione ed impossessamento dei documenti potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose, o comunque integrare la giusta causa di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.” . Nel caso in questione, la diffusione di atti aziendali, ad opera del dipendente, venne ritenuta dai giudici di legittimità “in contrasto con gli standard di comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e da una condotta improntata a buona fede e correttezza e tali da minare irreparabilmente il rapporto fiduciario”. (Cass. n. 16629/2016).

Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2018/06/26/registrazioni-di-conversazioni-con-datore-di-lavoro

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Persone scomparse: fenomeno preoccupante

Persone scomparse: fenomeno preoccupante

Il preoccupante fenomeno delle persone scomparse

Da un articolo pubblicato dalla testata giornalistica “Repubblica”, versione on-line, a firma di “Cristina Nadotti”, emerge un dato preoccupante: nel 2018 le persone scomparse sono state quasi 5000 in più rispetto ai rilevamenti precedenti. Si registra anche un aumento del 16% dei ritrovamenti, il che è un dato positivo che lascia ben sperare, ma ancora insufficiente a segnare un risultato favorevole per quanti indagano sui casi di sparizione.

La relazione semestrale dell’ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, definisce il fenomeno “devastante e sconvolgente nonostante aumentino i ritrovamenti e la prevenzione”, ed è subito chiaro che tale dichiarazione cela una preoccupazione reale, quanto reale è il fenomeni cui fa riferimento. Dal 1974 al 2018 i dati in possesso degli enti preposti al controllo indicano che le persone scomparse in Italia (tra cittadini italiani e stranieri) sono state 229.687 di cui ne sono state rintracciate 171.974.

Riguardo il fenomeno migratorio, che ha certamente un incidenza sui dati inerenti le scomparse, il commissario Mario Papa afferma che le fughe dai centri di accoglienza, specialmente di minori stranieri non accompagnati, rappresentano il maggior numero dei casi riscontrati dalle Forze dell’Ordine e che quindi sarebbe opportuno scorporarli dalla somma totale e trattarli come casi a se stanti.

Casi in aumento

Nel 2018 sono state denunciate 18.468 persone scomparse, delle quali 13.745 non sono state ancora ritrovate. Le regioni con il più alto numero di ricercati sono la Sicilia, il Lazio, la Lombardia, la Campania, la Calabria ed in fine la Puglia con ben 4.080 casi ancora irrisolti.

Sono molti i motivi per i quali una persona possa essere denunciata come scomparsa, dall’allontanamento volontario a casi ben più gravi di delitti celati, Si tratta di un vero e proprio fenomeno sociale le cui conseguenze e cause vanno ricercate a vari livelli nel contesto sociale ove lo stesso fenomeno si esplica. Per tale motivo la prevenzione assume notevole importanza, soprattutto nelle scuole, dove il fenomeno dovrebbe essere discusso e sviscerato. A tal proposito l’Ufficio del commissario straordinario del governo per le persone scomparse ha avviato un progetto con l’Associazione Psicologi per i popoli per informare e sensibilizzare gli studenti, le loro famiglie e la scuola rispetto al fenomeno delle persone scomparse.

L’articolo originale potete leggerlo al seguente

link: https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/29/news/persone_scomparse_nel_2018_sono_quasi_5mila_in_piu_-217753944/

L’investigatore privato può giocare un ruolo fondamentale nella buona riuscita di indagini inerenti a diversi casi di persone scomparse. Infatti, soprattutto quando trattasi di persone adulte, spesso i casi vengono archiviati dopo le prime ricerche, bollati come casi di allontanamento volontario.

In caso di scomparsa di qualcuno, la prima cosa da fare è certamente contattare le forze dell’ordine, Carabinieri o Polizia: sussiste per loro l’obbligo giuridico di iniziare subito le ricerche. Ci si può poi affidare anche al supporto di un investigatore privato, molte agenzie offrono infatti servizi specifici a tal fine, come ad esempio la IURIS INVESTIGAZIONI con sede a Trani, in Puglia. Gli investigatori privati possono ampliare il raggio di ricerca, senza fermarsi, finché non viene raggiunto un risultato soddisfacente o finché non sia lo stesso committente a chiederlo.

Ovviamente collegandovi al loro portale potrete scoprire maggiori dettagli in merito a questo importante servizio, che potrebbe metter fine alle pene di migliaia di persone.