STALKING: cosa accade alla vittima e al suo stalker
La cronaca nazionale ed internazionale, ogni giorno, affronta – purtroppo – numerosissimi casi di gravi comportamenti violenti e criminali, specialmente a danno delle donne. Non è un mistero che si stia assistendo ad un grande interessamento, da parte del mondo intero, riguardo i temi della tutela della donna e dei crimini di genere che quotidianamente aggiungono vittime ad un conteggio già molto elevato.
Tra i reati che sicuramente hanno per vittima il genere femminile rientra anche lo stalking, la cui introduzione, seppur recente, è stata motivata proprio dal tentativo di tutelare con una maggiore efficacia le donne vittime di questo particolare fenomeno, se non in un’ottica preventiva, almeno dal punto di vista di una previsione di legge che assicuri – laddove ne ricorrano i presupposti – una pena a chi pone in essere condotte di stalking. Chiariamo però ad ogni modo un punto determinante: l’incidenza altamente maschile nelle condotte di stalking non comporta che non siano in molti casi anche le donne stesse ad essere stalker, e non vittime di stalking. Vediamo quindi cosa significa stalking, e cosa implica lo stalking, sia per le vittime che per gli autori di reato.
Stalking: cosa significa
Come noto, dal 2009 [1] è stato introdotto nel nostro codice penale [2] – nel titolo sui delitti contro la libertà morale della persona – il reato di atti persecutori, meglio conosciuto e noto alla collettività come stalking. Questo nuovo reato viene definito in gergo comune stalking, con un efficacissimo utilizzo della terminologia anglo-americana: il verbo «to stalk» in inglese significa infatti, letteralmente, «fare la posta». Con questo reato il legislatore ha voluto porre fine ad un lungo dibattito, degli esperti di diritto che giurisprudenziale, il quale faceva seguito alle istanze di politica criminale ed alle esigenze sociali che da tempo premevano per una regolamentazione in tal senso.
Nel contesto contemporaneo, infatti, si avvertiva sempre più forte l’esigenza, derivata all’epoca anche dalle esperienze degli altri stati (europei e non), di garantire una tutela efficace contro una particolare condotta che nel nostro ordinamento non aveva avuto prima una rilevanza autonoma. Perchè si possa parlare di stalking devono tuttavia esserci certi presupposti, e la lesione di determinati beni giuridici.
Condotte di reato e bene giuridico
Per parlare di stalking occorre che l’autore di reato, come abbiamo anticipato, faccia la posta alla propria vittima. Si circoscrivono in tal modo una serie di condotte, reiterate nel tempo e di varia natura, ma comunque insistenti e contro la volontà altrui, finalizzate specificamente a creare uno stato di ansia e paura nei confronti di un altro soggetto (nella stragrande maggioranza dei casi un ex partner sentimentale, o l’ex coniuge), tali da causare appunto una persistente situazione di estremo disagio nella vittima, in grado di alterare il normale svolgimento della sua vita quotidiana.
Le modalità con le quali si può porre in essere questo reato sono molteplici, dato che le condotte possono andare dai pedinamenti agli inseguimenti, agli appostamenti sul luogo di lavoro, a casa, o nei locali frequentati dalla vittima, per arrivare alle chiamate continue (anche mute) e all’invio costante di messaggi via cellulare, nonché attraverso internet e i social media. Il bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà morale, ovvero la libertà di autodeterminazione dell’individuo, che va ad aggiungersi alla tutela della incolumità individuale: la condotta dello stalker potrebbe infatti anche ledere, una volta realizzatosi in capo alla vittima un grave disagio psichico, il bene costituzionalmente garantito della salute. Si tratta quindi di quello che nel nostro sistema viene qualificato come illecito pluri-offensivo, in quanto sono più di uno i beni giuridici che possono essere lesi dalla condotta dell’autore del reato.
Cosa implica per la vittima
Affinché si possa ritenere sussistente il reato di stalking, occorre verificare che si siano realizzate alcune conseguenze nella vita della vittima, comprendendo quindi cosa ha implicato lo stalking per la persona offesa. Per poter parlare di stalking, infatti, occorre che si siano verificate più condotte, ripetute nel tempo (anche soltanto due), integranti minaccia, molestia, offesa: si tratta quindi di atti persecutori della più diversa natura, che non richiedono peraltro necessariamente la presenza fisica del persecutore nelle vicinanze della vittima o di un suo familiare. Oltre alla natura delle offese, che di loro essendo persecutorie provocano effetti lesivi alla vittima nell’immediatezza del momento, ci devono però essere anche delle ulteriori conseguenze. Per la vittima, infatti, affinché lo stalking possa considerarsi realizzato, occorre che la persona offesa subisca una di queste tre conseguenze:
un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
un timore fondato per la propria incolumità, o per quella di un familiare e congiunto, al quale sia legata da una relazione di natura affettiva;
l’alterazione forzata delle proprie abitudini di vita.
Il reato di stalking comporta pesanti conseguenze in capo all’agente che ne venga riconosciuto responsabile penalmente. Trattandosi di delitto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni (tranne nei casi in cui il fatto commesso non costituisca un più grave reato). Ci sono inoltre due circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena, rispettivamente fino a un terzo e fino alla metà, se gli atti persecutori sono commessi:
dal coniuge in costanza di matrimonio o anche separato e divorziato, oppure da persona attualmente o in passato legata da relazione affettiva alla vittima, o, ancora, attraverso strumenti informatici e telematici;
a danno dei soggetti più deboli (quindi minori d’età, donne in stato di gravidanza o persone con disabilità) o con l’uso di armi o da persona travisata, in ragione della particolare pericolosità delle modalità per l’incolumità della vittima e della loro idoneità ad accrescere l’effetto intimidatorio degli atti persecutori compiuti.
Lo stalking inoltre implica per lo stalker anche due ulteriori situazioni: il divieto di avvicinamento e l’ammonimento del questore.
Nel primo caso [3] si tratta di una misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi che sono frequentati dalla persona offesa, o di mantenersi ad una certa distanza da questi luoghi, o dalla vittima stessa. In casi di esigenze di maggior tutela della vittima, il divieto può estendersi ai luoghi frequentati abitualmente anche dai suoi prossimi congiunti, conviventi o in ogni caso a lei legati da una relazione affettiva. È inoltre previsto che il giudice possa vietare all’imputato di comunicare con la vittima di stalking (ed eventualmente, laddove necessario, con gli altri soggetti che abbiamo elencato) attraverso qualsiasi mezzo, con la precisazione che, nei casi in cui sia inevitabile un rapporto fra imputato e vittima (per ragioni di lavoro o esigenze abitative), sarà il giudice stesso a prevedere modi e limitazioni.
Per quanto riguarda infine l’ammonimento del questore [4], si fa riferimento a una procedura preventiva a disposizione della vittima, che può servirsene in alternativa alla presentazione della querela per stalking (il delitto di stalking infatti è un reato procedibile a querela della persona offesa). Attraverso questa procedura, la vittima presenta apposita richiesta al questore di ammonimento verbale, e le autorità di pubblica sicurezza provvederanno a invitare la persona indicata come stalker ad astenersi dal continuare con le condotte persecutorie.
Registrare le telefonate è legale: in Italia, la registrazione delle chiamate all’insaputa dell’interlocutore non costituisce, in determinate condizioni, reato in quanto non lede la privacy (Art. 615 bis cod. pen.). Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima.
La registrazione su supporto di memoria digitale è sostanzialmente la memorizzazione di quanto già ascoltato dal nostro udito durante la chiamata e memorizzato nella nostra testa. Vietare la registrazione sarebbe per assurdo chiederci di “dimenticare” una conversazione avvenuta (Cass. sent. n. 16886/2007; C. App. Milano, sent. n. 1242/2011, Cass. sent. del 22.04.1992.).
Registrare la conversazione a cui si è preso parte costituisce una sorta di “presa di appunti” al fine di riportare sostanzialmente per iscritto quanto avvenuto durante la conversazione stessa.
La diffusione pubblica di una conversazione privata è invece vietata ?
Farla ascoltare a terze persone o pubblicarla per esempio su internet o sui social network costituisce infatti illecito penale.
Per poter pubblicare la conversazione è necessario il consenso di TUTTI i soggetti (non solo di alcuni) che vi hanno preso parte. Uno dei casi in cui si ha la possibilità di divulgare la registrazione, facendola ascoltare a terzi senza violare la legge, si presenta quando è necessario tutelare un proprio diritto e fare valere le proprie legittime ragioni. Ciò può avvenire, per esempio, davanti al giudice nell’ambito di un processo civile o penale.
La registrazione della telefonata può essere eventualmente utilizzata anche come prova in un processo, nei confronti della parte avversa, anche se ignara di essere stata registrata. Il Codice della Privacy (Cod. Privacy art. 13, comma 5, lett. b) consente chiaramente la possibilità di effettuare di “nascosto” la registrazione della chiamata per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria. Questi dati dovranno però essere stati utilizzati esclusivamente per quella finalità e per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento.
E se registro telefonate di altre persone ?
Differente è invece il caso di un soggetto che registri le telefonate di terze parti, senza il loro consenso e senza l’autorizzazione del Pubblico Ministero nell’ambito di un’indagine penale. In questo caso si tratterebbe di una intercettazione telefonica illecita. E’ dunque ben differente registrare conversazioni in cui si è partecipi dal registrare conversazioni di terze persone, conversazioni in cui non si sta partecipando. Bhe sì, quello è sempre un reato.
Le stesse regole valgono non solo per la registrazione di una conversazione vocale ma per tutti i tipi di comunicazione come per esempio anche una Videochiamata, una Chat o una conferenza registrato con il proprio Smartphone.
Per concludere con un estratto da una sentenza di Cassazione, ”Chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata” (Cass. sent. n. 18908 del 13.05.2011).
Infedeltà coniugale – la Cassazione dice SI al tradimento su Facebook e Internet – Sentenza 16.aprile.2018
Cass. ord. 9384_2018
Con l’ordinanza n. 9384 del 16 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio correttamente statuito dalla Corte di Appello di Bologna, nel 2014, secondo cui viola il dovere di fedeltà, ex art. 143 c.c., il coniuge che ricerca on line altri partner ovvero altre «compagnie femminili».
Non è certo un principio giurisprudenziale nuovo (cfr. Cass., n. 9472/1999), solo che ora la suddetta “ricerca” è stata ritenuta ancor più puntualmente una «circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi», tale da provocare l’insorgere della crisi matrimoniale. Ne discende che la condotta del coniuge che, conseguentemente va via dalla casa coniugale dopo tale scoperta, non integra l’abbandono del tetto coniugale.
Assistiamo, dunque, all’equiparazione del classico tradimento fisico con quello virtuale, cibernetico, fatto di aspettative tutte da verificare in concreto, entrandosi così in un campo minato dove si può dire tutto e l’opposto di tutto e dove sarà pressoché impossibile stabilire una regola identica per tutti i casi possibili.
Infedeltà coniugale: Quando è tradimento
Il problema, prima che giuridico, è culturale. Infatti, il “tradimento” via web – Facebook, insegna – ha raggiunto ormai dimensioni assolutamente imprevedibili, tali che chi tesse relazioni virtuali (anche spinte), non considera ciò un vero e proprio tradimento. Infatti, c’è chi vive la relazione on line come una sorta di evasione o di mero desiderio di “raccontarsi”.
Sul piano più strettamente giuridico, se il tradimento virtuale può essere equiparato a quello fisico, ci si chiede fino a che punto esso debba spingersi per divenire giuridicamente rilevante. É sufficiente, ad esempio, un solo episodio?
La rigorosa giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, distingue tra il “tradimento occasionale” (non meritevole di nullità del matrimonio sacramento) e la “invalidante relazione stabile”. Ed è noto che qualora non assurga a causa della rottura coniugale, la “reale” scappatella di per sé non è ritenuta, anche dai tribunali civili, sufficiente a configurare l’addebito della separazione; mentre, per gli stessi tribunali, sembra oggi bastare la scappatella “virtuale”, con definitivo abbandono della visione “carnale” – invero, un po’ tralatizia – offerta dalla Corte costituzionale nella risalente sentenza n. 99/1974.
Ciò che si teme, però, è l’insorgere di una pericolosa asimmetria del sistema, volto (addirittura) a punire più severamente il tradimento virtuale rispetto a quello fisico, con ricadute imprevedibili per la configurazione del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Ci si chiede, infatti, quali siano i parametri “virtuali” da esibire al giudice come prova da parte del soggetto tradito. Come parametrare, inoltre, l’asserita perdita della reputazione? In cosa consisterebbe la platealità e l’ostentazione dell’adulterio? E una volta provati, come quantificarli economicamente?
Unica certezza, insomma, è che internet appare oggi il vero nemico del matrimonio. O, forse, altro non è che un enorme acceleratore della già esistente (pur larvata) crisi del rapporto coniugale.
Quando l’infedeltà entra in una famiglia, le conseguenze possono essere complesse e profonde, richiedendo attenzione, empatia e decisioni difficili. Quando un tradimento si insinua all’interno di un nucleo familiare, l’impatto può essere devastante, generando tensioni, dubbi e una perdita di fiducia che si estende ben oltre la coppia. In questo contesto, affrontare l’infedeltà con consapevolezza diventa un passo cruciale per limitare i danni emotivi e cercare di ristabilire un equilibrio affettivo, sia per il bene della coppia, sia per quello dei figli.
Le dinamiche dell’infedeltà in ambito familiare
Nel contesto familiare, l’infedeltà non è mai un episodio isolato. Le sue radici affondano spesso in problemi relazionali preesistenti: mancanza di comunicazione, incomprensioni, routine quotidiana o difficoltà emotive non espresse. Il tradimento, quindi, può essere sia il sintomo che la conseguenza di un disagio profondo, che esplode quando uno dei due partner cerca altrove ciò che non trova più all’interno della relazione.
Ma l’infedeltà familiare si distingue per una caratteristica fondamentale: le sue conseguenze non coinvolgono solo i due partner, ma si estendono a tutto il nucleo, soprattutto se ci sono figli. I bambini, anche se piccoli, percepiscono il disagio e le tensioni in casa. Il rischio è che crescano in un clima di instabilità emotiva, assorbendo i conflitti e sviluppando una visione distorta delle relazioni.
Infedeltà e famiglie: come gestire la comunicazione tra partner
Gestire la comunicazione dopo un’infedeltà è uno degli aspetti più complessi. Inizialmente prevalgono dolore, rabbia e delusione. È naturale che il partner tradito senta il bisogno di capire, chiedere spiegazioni, persino sfogarsi. Tuttavia, è importante che il confronto avvenga in un momento in cui entrambi siano pronti ad affrontarlo con lucidità.
Il primo obiettivo è chiarire cosa si vuole: ricostruire la relazione o prenderne atto e separarsi in modo consapevole. In entrambi i casi, la comunicazione deve essere il più possibile sincera, rispettosa e centrata sui fatti, evitando accuse generalizzate o recriminazioni che impediscono il dialogo costruttivo.
Un altro aspetto fondamentale è la gestione del tempo: forzare una riconciliazione immediata o una decisione affrettata può essere controproducente. Serve spazio per elaborare l’accaduto, capire le proprie emozioni e decidere in maniera ponderata.
Come proteggere i figli durante la crisi
Quando in famiglia ci sono dei figli, affrontare l’infedeltà richiede una particolare attenzione. I bambini, anche se non comprendono i dettagli, sentono tutto: le tensioni, il distacco emotivo, le assenze. Per questo è essenziale proteggerli non solo dagli effetti diretti del conflitto, ma anche dalle informazioni inappropriate.
Il principio guida è la tutela del loro benessere psicologico. Questo significa mantenere un comportamento rispettoso tra genitori, evitare di parlar male dell’altro davanti a loro, e non coinvolgerli in scelte o responsabilità che non gli competono. La coerenza nelle regole, la presenza affettiva e il mantenimento delle routine quotidiane sono strumenti efficaci per dare sicurezza ai figli.
In situazioni più delicate, come una separazione imminente, è consigliabile affrontare il discorso con un linguaggio adatto all’età e rassicurare i bambini sul fatto che continueranno ad essere amati da entrambi i genitori.
Ricostruzione della fiducia o separazione consapevole?
Dopo un tradimento, ogni coppia si trova di fronte a un bivio: provare a ricostruire o lasciarsi. Non esiste una risposta giusta per tutti. La decisione dipende da molti fattori: l’intensità del legame preesistente, la volontà reciproca di lavorare sulla relazione, il tipo di infedeltà e il contesto in cui si è verificata.
Se entrambi i partner desiderano ricominciare, il primo passo è la ricostruzione della fiducia. Questo processo può essere lungo e faticoso. Richiede trasparenza, coerenza nei comportamenti e, talvolta, l’aiuto di un terapeuta di coppia. Il perdono, in questo contesto, non significa dimenticare, ma scegliere consapevolmente di voltare pagina con un nuovo patto emotivo.
In altri casi, però, la strada più sana può essere la separazione. Anche in questa eventualità, l’obiettivo deve essere quello di salvaguardare il rispetto reciproco, soprattutto se ci sono figli coinvolti. Una separazione serena può garantire ai bambini una continuità affettiva più stabile rispetto a una convivenza forzata in un clima di tensione costante.
(FAQ) Domande frequenti
È sempre necessario dire tutta la verità al partner dopo un tradimento? La sincerità è importante, ma deve essere calibrata. È fondamentale distinguere tra onestà emotiva e dettagli inutilmente dolorosi.
Come capire se vale la pena ricostruire la relazione? Se c’è ancora amore, rispetto e volontà di cambiamento reciproco, è possibile tentare. L’aiuto di uno specialista può chiarire la direzione da prendere.
Qual è il ruolo della terapia familiare in questi casi? La terapia può offrire un supporto neutrale e professionale, utile per affrontare le emozioni, migliorare la comunicazione e prendere decisioni più consapevoli.
Come aiutare i figli a superare la crisi familiare? Mostrando loro stabilità, affetto e disponibilità all’ascolto. È importante che sentano che i genitori sono comunque uniti nel ruolo educativo.
Si può tornare alla normalità dopo un tradimento? Non sempre si torna alla “normalità” di prima, ma è possibile costruire un nuovo equilibrio, più autentico e maturo, se c’è impegno da entrambi.
Meglio evitare di parlare dell’infedeltà fuori dalla coppia? È consigliabile mantenere la riservatezza, per proteggere la dignità della famiglia. Parlare con un professionista è meglio che coinvolgere amici o parenti.
Infedeltà e famiglie: come gestire la situazione? Con coraggio, pazienza e consapevolezza. Ogni crisi porta con sé dolore, ma anche possibilità. Possibilità di guardarsi dentro, di riconoscere i propri limiti e di scegliere, con lucidità, quale direzione prendere. Che si tratti di ricostruire o di lasciarsi andare, ciò che conta è fare scelte autentiche e rispettose, per sé stessi e per chi si ama.