Legittima difesa quando è valida? ecco cosa dice il codice penale

Legittima difesa quando è valida? ecco cosa dice il codice penale

 

Al giorno d'oggi si sente spesso parlare di legittima difesa, le cronache utilizzano spesso questo termine anche se il più delle volte in maniera impropria e come investigatore privato mi trovo spesso costretto a dare qualche delucidazione in merito a questo argomento, soprattutto per quanto riguarda la difesa domiciliare.

La nostra agenzia investigativa consiglia sempre di prestare la massima attenzione su questo tema, perché a volte ciò che si crede poter essere considerato “legittima difesa” è in realtà un'azione illecita che a sua volta configura un reato.

Legittima difesa

La legittima difesa è una scriminante, una giustificazione legittima se vogliamo, si tratta di circostanze che escludono l'illegalità di una certa condotta che altrimenti avrebbe costituito reato.

In Italia questa scriminante è prevista principalmente all'articolo 52 del Codice di procedura penale, che prevede quanto segue:

Art. 52 C.p.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Come è possibile dedurre dalle disposizioni sopra riportate, l’articolo 52 c.p. precisa, al primo comma, che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Quindi il principio fondamentale affinché si possa parlare di azione giustificata da necessità di legittima difesa è lo stato di emergenza, il palesarsi di un pericolo improvviso e in grado di determinare una reazione congrua, ad esempio, ad un'aggressione che metterebbe in pericolo l'incolumità personale o di terze parti.

Sia però chiaro che vii deve essere una proporzione tra difesa ed offesa, infatti abbiamo precedentemente utilizzato il termine congruo (reazione congrua).

Sul controverso tema della legittima difesa, che da decenni divide l'opinione pubblica, si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione, nell'ultimo periodo con sentenza n. 4529 del 2023.

Attenzione a non confondere la legittima difesa con la vendetta, che già da definizione letterale è tutt'altra cosa.
A differenza di un atto di legittima difesa, la vendetta è l'atto di commettere un danno materiale o morale, di chi si ritiene offeso e cerca di farsi giustizia da solo, nei confronti di una o più persone in risposta a un atto spiacevole reale o presunto.
Quindi, come è possibile dedurre, la vendetta non ha nulla a che fare con la necessità di intervenire per difendere se stessi o altri, al contrario, spesso chi agisce per vendetta credendo di essere nella ragione, commette il reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto all'art. 392 del Codice penale che dispone quanto segue:

L’art. 392 del codice penale

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, «violenza sulle cose» allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

La prima, significativa modifica delle norme sulla legittima difesa venne introdotta dal legislatore nel 2006, anno in cui venne introdotto un nuovo comma che prevedeva una speciale legittima difesa domiciliare che si sarebbe realizzata nei casi in cui un malintenzionato si fosse introdotto nell’abitazione altrui senza il consenso del titolare.
Successivamente, nel 2019, la norma fu nuovamente ritoccata è si introdusse un nuovo principio secondo il quale, nei casi di violazione di domicilio, si presuppone sempre la proporzionalità tra difesa e offesa.