Stalking, un fenomeno pericoloso da arginare

Stalking, un fenomeno pericoloso da arginare

Stalking, è un vocabolo inglese che fa riferimento agli “atti persecutori”, intesi nella più amplia accezione del termine, anche se è solitamente associato ad atti persecutori messi in atto da “spasimanti” molesti, nei confronti dell’uno o dell’altro sesso. È un reato contemplato nell’articolo 612-bis del codice penale, che punisce con la reclusione chiunque si macchi di condotte reiterate atte a minacciare o arrecare molestia qualcuno, causando nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e un un fondato timore per la propria incolumità o di quella di un proprio caro.

«Articolo 612 bis Codice penale – Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque (2) anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. (4). Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.»

Sono diversi gli elementi che devono coesistere affinché un certo comportamento possa essere definito come stalking e faccia quindi scattare la sanzione nei confronti dello stalker (il persecutore). Per prima cosa occorre che il comportamento molesto sia ripetuto nel tempo, una sola minaccia o molestia non basta dunque a far scattare il presupposto del reato.

Risulta molto difficile anche determinare quale condotta possa essere considerata “molesta”, poiché queste potrebbero essere molteplici e tutte interpretabili. Ad esempio, sono ritenuti atti persecutori le ripetute telefonate o i continui invii di messaggi; Le aggressioni verbali continue atti ad offendere o ingiuriare la vittima; I pedinamenti ecc..

Con l’avvento dei social network si è fatto largo il fenomeno del cosiddetto “cyber-stalking”, ossia atti persecutori portati avanti attraversi l’uso degli strumenti sociali basati sull’uso di internet e delle nuove tecnologie. Ciò ha fatto sì che il reato di “atti persecutori” si estendesse a tutte quelle situazioni in cui ripetutamente lo stalker posta sui vari social network, frasi ingiuriose o minacce nei confronti della sua vittima.

Difendersi da uno stalker non è affatto semplice e spesso si ha necessità di fornire prove concrete a sostegno delle proprie tesi.

A tal proposito potrebbe risultare d’aiuto, se non indispensabile, rivolgersi ad un investigatore privato. Egli infatti è in grado, grazie alla sua professionalità e competenza, di reperire tutte le prove utili a dimostrare la sussistenza della condotta lesiva e reiterata del molestatore nei confronti della sua vittima, comportamenti in grado di causare timori tali da determinare l’alterazione delle normali abitudini di vita. Per maggiori informazioni in merito a tali servizi vi consigliamo sempre di rivolgervi ad un’agenzia specializzata, come ad esempio la “Iuris Investigazioni” con sede a Trani.
Esistono infatti vari tipi di stalking, a seconda che la vittima riesca o meno a riconoscere il suo persecutore. E’ difficile per la vittima parlare delle molestie subite, spesso questa tende a minimizzarle, tentando di convincere se stessa dell’inconsistenza del pericolo. Purtroppo gli episodi di stalking sfociati in tragedia sono tanti, troppi, ed è sempre meglio intervenire tempestivamente per limitare i danni.

Utile, se non indispensabile, risulta essere anche anche lo sporgere una denuncia presso gli organi di polizia, oppure avviare una procedura di ammonimento allo stalker da parte del Questore (ammesso che la vittima sappia riconoscerlo).

L’importante è agire, far finta che il problema non esista non contribuirà alla sua risoluzione.