Tra moglie e marito, l'amante è sgradito.

Tra moglie e marito, l'amante è sgradito.

Tra moglie e marito non mettere il dito, questo recita un vecchio detto popolare, utile per ricordare agli estranei che non è cosa saggia intromettersi all'interno delle dinamiche che si manifestano nell'ambito di un rapporto di coppia esclusivo come il matrimonio.
Visto però l'andamento degli ultimi decenni, in cui il fenomeno del tradimento coniugale risulta essere in costante aumento da Nord a Sud del "bel Paese", e nemmeno la pandemia da Covid-19 sembrerebbe essere riuscita a rallentare tale trend, forse il motto andrebbe cambiato come segue:

Tra moglie e marito, l'amante è sgradito.

Infedeltà coniugale in costante aumento |Investigatore privato

L'Italia porta a casa il trofeo europeo dell’infedeltà con un tasso di traditori del 45%.
A rivelarlo è Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di un rapporto extraconiugale.
L'agenzia investigativa Iuris Investigazioni non ha dubbi in merito alla veridicità di tale studio, se non altro perché l'indagine per infedeltà coniugale è uno dei servizi più richiesti all'investigatore privato.

Come già accennato non solo l'Italia risulta essere il paese europeo in cui si tradisce di più, ma il fenomeno risulta anche in crescita con un incremento di oltre il 18% rispetto all'anno precedente.

L’articolo 143 del codice civile stabilisce che dal matrimonio deriva l’obbligo alla fedeltà per entrambi i coniugi, sia il marito sia la moglie non possono commettere adulterio.

Art. 143. (Diritti e doveri reciproci dei coniugi.)

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi

diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà',

all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse

della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie

sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o

casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

L’articolo 151 del codice civile stabilisce che il giudice ha facoltà di stabilire a quale dei due coniugi siano addebitate le spese per la separazione, in tal caso egli stabilisce quali dei coniugi abbia violato il dovere di fedeltà coniugale.

Art. 151. (Separazione giudiziale.)

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche

indipendentemente dalla volontà' di uno o di entrambi i coniugi,

fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza

o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano

le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia

addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento

contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

AGGIORNAMENTO (12a)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in

G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.

Non stupisce quindi che, come ricordato dall'investigatore privato, l'indagine per fedeltà coniugale sia una tra le più richieste in Italia.